IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 1990, n.
212, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per l'attuazione
delle direttive del Consiglio 80/836/EURATOM, 84/467/EURATOM e 84/466/EURATOM in
materia di tutela dalle radiazioni ionizzanti per i lavoratori, la popolazione e
le persone sottoposte ad esami e trattamenti medici;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n.
142, ed in particolare l'articolo 41, recante proroga del termine della delega legislativa
contemplata dall'articolo 4 della citata legge n. 212 del 1990, nonche' delega al
Governo per l'attuazione della direttiva 89/618/EURATOM in materia di informazione
della popolazione per i casi di emergenza radiologica;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n.
146, ed in particolare l'articolo 6, recante proroga del termine della delega legislativa
contemplata dall'articolo 41 della citata legge n. 142 del 1992, nonche' delega
al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 90/641/EURATOM e 92/3/EURATOM,
in materia, rispettivamente, di protezione operativa dei lavoratori esterni dai
rischi di radiazioni ionizzanti e di sorveglianza e di controllo delle spedizioni
transfrontaliere di residui radioattivi;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisiti il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Sentiti l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanita' (ISS), il Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);
Sentito il Consiglio interministeriale
di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare
e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Su proposta del Ministro per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, della difesa, dei trasporti e della
navigazione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dell'universita' e della ricerca
scientifica tecnologica, per il coordinamento della protezione civile e per la funzione
pubblica;
EMANA il seguente decreto legislativo:
Capo I - CAMPO DI APPLICAZIONE. PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI
IONIZZANTI.
Art. 1 Campo di applicazione.
1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano:
a) alla costruzione, all'esercizio
ed alla disattivazione degli impianti nucleari;
b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti
da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi
naturali siano o siano stati trattati per le loro proprieta' radioattive fissili
o fertili e cioe':
1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto,
importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta
e smaltimento di materie radioattive;
2) al funzionamento di macchine radiogene;
3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV;".
b-bis) alle attivita' lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3
che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica
disciplina di cui al capo III-bis;
b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di
esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica
o di un'attivita' lavorativa non piu' in atto, secondo la specifica disciplina di
cui al capo X.";
1-bis. Il presente decreto non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni
o al fondo, naturale di radiazione, ossia non si applica ne' ai radionuclidi contenuti
nell'organismo umano, ne' alla radiazione cosmica presente al livello del suolo,
ne' all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre
non perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura,
di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attivita' agricole o di costruzione,
fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell'ambito di interventi per
il recupero di suoli contaminati con materie radioattive.";
2. Le condizioni per l'applicazione
delle disposizioni del presente decreto definite nell'allegato I sono aggiornate,
in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione
europea, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri dell'ambiente e della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per la
funzione pubblica, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL), l'Istituto
superiore di sanita' (ISS) e la Conferenza Stato Regioni. Con gli stessi decreti
sono altresi' individuate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive
e raccomandazioni dell'Unione europea, specifiche modalita' di applicazione per
attivita' e situazioni particolari, tra le quali quelle che comportano esposizioni
a sorgenti naturali di radiazioni.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2 le condizioni di
applicazione sono quelle fissate negli allegati 1 e 1-bis.
2-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i
termini di applicazione dell'articolo 10-ter, commi 1 e 3, secondo la procedura
di cui al comma 2, i valori dei livelli di azione di cui all'allegato 1-bis, paragrafo
4, sono aggiornati in base alle indicazioni dell'Unione europea e agli sviluppi
della tecnica.".
Art. 2 Principi concernenti le pratiche
1. Nuovi tipi o nuove categorie di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni
ionizzanti debbono essere giustificati, anteriormente alla loro prima adozione o
approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento
sanitario che ne puo' derivare.
2. I tipi o le categorie di pratiche esistenti sono sottoposti a verifica per quanto
concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove ed importanti
prove della loro efficacia e delle loro conseguenze.
3. Qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l'esposizione al livello
piu' basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.
4. La somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti
di dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli
individui della popolazione.
5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle seguenti esposizioni:
a) esposizione di pazienti nell'ambito di un esame diagnostico o di una terapia
che li concerne;
b) esposizione di persone che coscientemente e volontariamente collaborano a titolo
non professionale al sostegno e all'assistenza di pazienti sottoposti a terapia
o a diagnosi medica;
c) esposizione di volontari che prendono parte a programmi di ricerca medica o biomedica,
essendo tale esposizione disciplinata da altro provvedimento legislativo;
d) esposizioni disciplinate in modo particolare dal presente decreto e dai relativi
provvedimenti applicativi.
6. In applicazione dei principi generali di cui ai commi 3 e 4, con i decreti di
cui all'articolo 1, comma 2, sono esentate dalle disposizioni del presente decreto,
senza ulteriori motivazioni, le pratiche che soddisfino congiuntamente il principio
di cui al comma 1, ed i seguenti criteri di base:
a) i rischi radiologici causati agli individui dalla pratica devono essere sufficientemente
ridotti da risultare trascurabili ai fini della regolamentazione;
b) l'incidenza radiologica collettiva della pratica deve essere sufficientemente
ridotta da risultare trascurabile ai fini della regolamentazione nella maggior parte
delle circostanze;
c) la pratica deve essere intrinsecamente senza rilevanza radiologica, senza probabilita'
apprezzabili che si verifichino situazioni che possono condurre all'inosservanza
dei criteri definiti nelle lettere a) e b).
Capo II - DEFINIZIONI.
Art. 3 Rinvio ad altre definizioni.
1. Per l'applicazione del presente
decreto valgono, in quanto nello stesso o nei provvedimenti di applicazione non
diversamente disposto, le definizioni contenute nell'articolo 1 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, comprese quelle relative alla responsabilita' civile, nonche' le
definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle d cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 4 Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che
emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV);
b) apprendista: persona che riceve in un'impresa un'istruzione e una formazione
allo scopo di esercitare un mestiere specifico;
c) attivazione: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in
radionuclide, a seguito di irradiazione con particelle o con raggi gamma ad alta
energia del materiale in cui e' contenuto;
d) attivita' (A): quoziente di dN diviso per dt in cui dN e' il numero atteso di
transizioni nucleari spontanee di una determinata quantita' di un radionuclide da
uno stato particolare di energia in un momento determinato, nell'intervallo di tempo
dt;
e) autorita' competente: quella indicata nelle specifiche disposizioni;
f) becquerel (Bq): nome speciale dell'unita' di attivita' (A); un becquerel equivale
ad una transizione per secondo.
1 Bq 1 s-1
I fattori di conversione da utilizzare
quando l'attivita' e' espressa in curie (Ci) sono i seguenti:
1 Ci = 3,7 x 1010
Bq (esattamente)
1 Bq = 2,7027 x 10-11
Ci;
g) combustibile nucleare: le materie
fissili impiegate o destinate ad essere impiegate in un impianto sono inclusi l'uranio
di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio
in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile
che sara' qualificata come combustibile con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia
per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE);
h) contaminazione radioattiva: contaminazione
di una matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo,
prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione
radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna,
per qualsiasi via essa si sia prodotta;
i) datore di lavoro di impresa
esterna: soggetto che, mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni
in una o piu' zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni
in genere, gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i soggetti
la cui attivita' sia la sola a determinare la costituzione di una o piu' zone controllate
presso le installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le disposizioni
generali del presente decreto;
l) detrimento sanitario: stima
del rischio di riduzione della durata e della qualita' della vita che si verifica
in una popolazione a seguito dell'esposizione a radiazioni ionizzanti. Essa include
la riduzione derivante da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni genetiche;
m) dose: grandezza radioprotezionistica
ottenuta moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di modifica determinati
a norma dell'articolo 96, al fine di qualificare il significato della dose assorbita
stessa per gli scopi della radioprotezione;
n) dose assorbita (D): energia
assorbita per unita' di massa e cioe' il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE
e' l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento
volumetrico e dm la massa di materia contenuta in tale elemento volumetrico; ai
fini del presente decreto, la dose assorbita indica la dose media in un tessuto
o in organo. L'unita' di dose assorbita e' il gray;
o) dose efficace (E): somma
delle dosi equivalenti nei diversi organi o tessuti, ponderate nel modo indicato
nei provvedimenti di applicazione, l'unita' di dose efficace e' il sievert;
p) dose efficace impegnata(E(t)):
somma delle dosi equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti H T(t) risultanti
dall'introduzione di uno o piu' radionuclidi, ciascuna moltiplicata per il fattore
di ponderazione del tessuto wT la dose efficace impegnata E(t) e' definita da:
E(t) = ?TwTHT(t)
dove t indica il numero di anni per
i quali e' effettuata l'integrazione; l'unita' di dose efficace impegnata e' il
sievert;
q) dose impegnata: dose ricevuta da
un organo o da un tessuto, in un determinato periodo di tempo, in seguito all'introduzione
di uno o piu' radionuclidi;
r) dose equivalente (H T):
dose assorbita media in un tessuto o organo T, ponderata in base al tipo e alla
qualita' della radiazione nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione; l'unita'
di dose equivalente e' il sievert;
s) dose equivalente impegnata:
integrale rispetto al tempo dell'intensita' di dose equivalente in un tessuto o
organo T che sara' ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito
dell'introduzione di uno o piu' radionuclidi; la dose equivalente impegnata e' definita
da:
t0+t
HT(t) = ? HT(?)d?
t0
per una singola introduzione di attivita'
al tempo t0 dove t0 e' il tempo in cui l'introduzione, HT (?) e' l'intensita' di
dose equivalente nell'organo o nel tessuto T al tempo ?, t e' il periodo di tempo,
espresso in anni, su cui avviene l'integrazione;
qualora t non sia indicato,
si intende un periodo di 50 anni per gli adulti e un periodo fino all'eta' di 70
anni per i bambini; l'unita' di dose equivalente impegnata e' il sievert;
t) emergenza: una situazione
che richiede azioni urgenti per proteggere lavoratori, individui della popolazione
ovvero l'intera popolazione o parte di essa;
u) esperto qualificato: persona
che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni,
esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico,
sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia
per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire
la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua
qualificazione e' riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;
v) esposizione: qualsiasi esposizione
di persone a radiazioni ionizzanti. Si distinguono:
1) l'esposizione esterna: esposizione
prodotta da sorgenti situate all'esterno dell'organismo;
2) l'esposizione interna: esposizione
prodotta da sorgenti introdotte nell'organismo;
3) l'esposizione totale: combinazione
dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;
z) esposizione accidentale:
esposizione di singole persone a carattere fortuito e involontario.
2. Inoltre si intende per:
a) esposizione d'emergenza:
esposizione giustificata in condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo,
prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o salvare un'installazione
di valore e che puo' provocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati
per i lavoratori esposti;
b) esposizione parziale: esposizione
che colpisce soprattutto una parte dell'organismo o uno o piu' organi o tessuti,
oppure esposizione del corpo intero considerata non omogenea;
c) esposizione potenziale:
esposizione che, pur non essendo certa, ha una probabilita' di verificarsi prevedibile
in anticipo;
d) esposizione soggetta ad autorizzazione
speciale: esposizione che comporta il superamento di uno dei limiti di dose annuale
fissati per i lavoratori esposti, ammessa in via eccezionale solo nei casi indicati
nel decreto di cui all'articolo 82;
e) fondo naturale di radiazioni:
insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri
che cosmiche, sempreche' l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo
significativo da attivita' umane;
f) gestione del rifiuti: insieme
delle attivita' concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento,
deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente;
g) gray (Gy): nome speciale
dell'unita' di dose assorbita
1 Gy = 1 J Kg-1
i fattori di conversione da utilizzare
quando la dose assorbita e' espressa in rad sono i seguenti:
1 rad = 10-2 Gy
1 Gy = 100 rad;
h) gruppi di riferimento (gruppi critici)
della popolazione: gruppi che comprendono persone la cui esposizione e' ragionevolmente
omogenea e rappresentativa di quella degli individui della popolazione maggiormente
esposti, in relazione ad una determinata fonte di esposizione;
i) incidente: evento imprevisto
che provoca danni ad un'installazione o ne perturba il buon funzionamento e puo'
comportare, per una o piu' persone, dosi superiori ai limiti;
l) intervento: attivita' umana
intesa a prevenire o diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni dalle
sorgenti che non fanno parte di una pratica o che sono fuori controllo per effetto
di un incidente, mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli
individui stessi;
m) introduzione: attivita'
dei radionuclidi che penetrano nell'organismo provenienti dall'ambiente esterno;
n) lavoratore esterno: lavoratore
di categoria A che effettua prestazioni in una o piu' zone controllate di impianti,
stabilimenti, laboratori, installazioni in genere gestiti da terzi in qualita' sia
di dipendente, anche con contratto a termine, di una impresa esterna, sia di lavoratore
autonomo, sia di apprendista o studente;
o) lavoratori esposti: persone
sottoposte, per l'attivita' che svolgono, a un'esposizione che puo' comportare dosi
superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Sono lavoratori
esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili
di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti
con il decreto di cui all'articolo 82; gli altri lavoratori esposti sono classificati
in categoria B;
p) limiti di dose: limiti massimi
fissati per le dosi derivanti dall'esposizione dei lavoratori, degli apprendisti,
degli studenti e delle persone del pubblico alle radiazioni ionizzanti causate dalle
attivita' disciplinate dal presente decreto. I limiti di dose si applicano alla
somma delle dosi ricevute per esposizione esterna nel periodo considerato e delle
dosi impegnate derivanti dall'introduzione di radionuclidi nello stesso periodo;
q) livelli di allontanamento:
valori, espressi in termini di concentrazioni di attivita' o di attivita' totale,
in relazione ai quali possono essere esentati dalle prescrizioni di cui al presente
decreto le sostanze radioattive o i materiali contenenti sostanze radioattive derivanti
da pratiche soggette agli obblighi previsti dal decreto;
r) livello di intervento: valore
di dose oppure valore derivato, fissato al fine di predisporre interventi di radioprotezione;
s) materia radioattiva: sostanza
o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti. Sono fatte salve
le particolari definizioni per le materie fissili speciali, le materie grezze, i
minerali quali definiti dall'articolo 197 del trattato che istituisce la Comunita'
europea dell'energia atomica e cioe' le materie fissili speciali, le materie grezze
e i minerali nonche' i combustibili nucleari;
t) materie fissili speciali:
il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi
prodotto contenente uno o piu' degli isotopi suddetti e le materie fissili che saranno
definite dal Consiglio delle Comunita' europee; il termine "materie fissili speciali"
non si applica alle materie grezzo;
u) materie grezze: l'uranio
contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore
di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate
sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi
altra materia contenente una o piu' delle materie summenzionate con tassi di concentrazione
definiti dal Consiglio delle Comunita' europee;
v) matrice: qualsiasi sostanza
o materiale che puo' essere contaminato da materie radioattive; sono ricompresi
in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti;
z) matrice ambientale: qualsiasi
componente dell'ambiente, ivi compresi aria, acqua e suolo.
3. Inoltre, si intende per:
a) medico autorizzato: medico
responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione
e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalita' stabilite
nel presente decreto;
b) minerale: qualsiasi minerale
contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunita'
europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici
appropriati le materie grezze;
c) persone del pubblico: individui
della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti
in ragione della loro attivita' e gli individui durante l'esposizione di cui all'articolo
3, comma 5;
d) popolazione nel suo insieme: l'intera
popolazione, ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone
del pubblico;
e) pratica: attivita' umana che e'
suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti
da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso
in cui radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprieta' radioattive,
fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette
a disposizioni del presente decreto ai sensi del capo III-bis. Sono escluse le esposizioni
dovute ad interventi di emergenza;
f) radiazioni ionizzanti o
radiazioni: trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche
con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di 3·1015
Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente;
g) riciclo: la cessione deliberata
di materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio di pratiche di cui ai capi IV,
VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali stessi attraverso lavorazioni;
h) riutilizzazione: la cessione
deliberata di materiali ai soggetti di cui alla lettera g) al fine del loro reimpiego
diretto, senza lavorazioni;
i) rifiuti radioattivi: qualsiasi
materia radioattiva, ancorche' contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere,
di cui non e' previsto il riciclo o la riutilizzazione;
l) servizio riconosciuto di
dosimetria individuale: struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle letture
dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della
radioattivita' nel corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneita' a svolgere
tali funzioni e' riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;
m) sievert (Sv): nome speciale
dell'unita' di dose equivalente o di dose efficace. Se il prodotto dei fattori di
modifica e' uguale a 1;
1 Sv = 1 J kg-1
quando la dose equivalente o la dose
efficace sono espresse in rem valgono le seguenti relazioni:
1 rem = 10-2 Sv
1 Sv = 100 rem;
n) smaltimento: collocazione dei rifiuti,
secondo modalita' idonee, in un deposito, o in un determinato sito, senza intenzione
di recuperarli;
o) smaltimento nell'ambiente:
immissione pianificata di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate,
entro limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto;
p) sorgente artificiale: sorgente
di radiazioni diversa dalla sorgente naturale di radiazioni;
q) sorgente di radiazioni:
apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva,
ancorche' contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini
della radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita', o la concentrazione di
radionuclidi o l'emissione di radiazioni;
r) sorgente naturale di radiazioni:
sorgente di radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre che cosmica;
s) sorgente non sigillata:
qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della
sorgente sigillata;
t) sorgente sigillata: sorgente
formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto
inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente
per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive
superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili;
u) sorveglianza fisica: l'insieme
dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati,
delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato
al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;
v) sorveglianza medica: l'insieme
delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti
sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori
esposti;
z) sostanza radioattiva: ogni specie
chimica contenente uno o piu' radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione,
non si puo' trascurare l'attivita' o la concentrazione.
4. Inoltre, si intende per:
a) uranio arricchito in uranio
235 o 233: l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due
isotopi, in quantita' tali che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e
l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio
naturale;
b) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica,
fissato per particolari condizioni ai sensi del presente decreto, ai fini dell'applicazione
del principio di ottimizzazione;
c) zona classificata: ambiente
di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni
ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone sorvegliate.
E' zona controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi
di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite
con il decreto di cui all'articolo 82 ed in cui l'accesso e' segnalato e regolamentato.
E' zona sorvegliata un ambiente di lavoro in cui puo' essere superato in un anno
solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e che non e'
zona controllata.
Art. 7 Definizioni concernenti particolari
impianti nucleari e documenti relativi.
1. Per l'applicazione del presente
decreto valgono le seguenti definizioni di particolari impianti nucleari, documenti
e termini relativi:
a) reattore nucleare: ogni
apparato destinato ad usi pacifici progettato od usato per produrre una reazione
nucleare a catena, capace di autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza
di sorgenti neutroniche;
b) complesso nucleare sottocritico:
ogni apparato progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena, incapace
di autosostenersi in assenza di sorgenti di neutroni, in condizioni normali o accidentali;
c) impianto nucleare di potenza:
ogni impianto industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per scopo la utilizzazione
dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;
d) impianto nucleare di ricerca:
ogni impianto dotato di un reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili
prodotte non sono utilizzate a fini industriali;
e) impianto nucleare per il
trattamento di combustibili irradiati: ogni impianto progettato o usato per trattare
materiali contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti
costituiti essenzialmente d laboratori per studi e ricerche che contengono meno
di 37 TBq (1000 curie) di prodotti di fissione e quelli a fini industriali che trattano
materie che non presentano un'attivita' di prodotti di fissione superiore a 9,25
MBq (0,25 millicurie) per grammo di Uranio 235 ed una concentrazione di Plutonio
inferiore a 10-6
grammi per grammo di Uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli
impianti di cui alla lettera f);
f) impianto per la preparazione
e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari:
ogni impianto destinato a preparare o a fabbricare materie fissili speciali e combustibili
nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti
costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non contengono
piu' di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantita'
totale equivalente;
g) deposito di materie fissili
speciali o di combustibili nucleari: qualsiasi locale che, senza far parte degli
impianti di cui alle lettere precedenti, e' destinato al deposito di materie fissili
speciali o di combustibili nucleari al solo scopo dell'immagazzinamento in quantita'
totali superiori a 350 grammi di Uranio 235, oppure 200 grammi di Plutonio o Uranio
233 o quantita' totale equivalente;
h) rapporto preliminare, rapporto
intermedio e rapporto finale di sicurezza: documenti o serie di documenti tecnici
contenenti le informazioni necessarie per l'analisi e la valutazione della installazione
e dell'esercizio di un reattore o impianto nucleare, dal punto di vista della sicurezza
nucleare e della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro
i pericoli delle radiazioni ionizzanti, e contenenti inoltre una analisi ed una
valutazione di tali pericoli. In particolare i documenti debbono contenere una trattazione
degli argomenti seguenti;
1) ubicazione e sue caratteristiche
fisiche, meteorologiche, demografiche, agronomiche ed ecologiche;
2) edifici ed eventuali strutture
di contenimento;
3) descrizione tecnica dell'impianto
nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la strumentazione
nucleare e non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi di protezione ed
i sistemi di raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamento e scarico) dei
rifiuti radioattivi;
4) studio analitico di possibili
incidenti derivanti da mal funzionamento di apparecchiature o da errori di operazione,
e delle conseguenze previste, in relazione alla sicurezza nucleare e alla protezione
sanitaria;
5) studio analitico delle conseguenze
previste, in relazione alla protezione sanitaria, di scarichi radioattivi durante
le fasi di normale esercizio e in caso di situazioni accidentali o di emergenza;
6) misure previste ai fini
della prevenzione e protezione antincendio.
Il rapporto e' denominato preliminare
se riferito al progetto di massima; finale, se riferito al progetto definitivo.
Il rapporto intermedio precede il rapporto finale e contiene le informazioni, l'analisi
e la valutazione di cui sopra e' detto, con ipotesi cautelative rispetto a quelle
del rapporto finale;
i) regolamento di esercizio:
documento che specifica l'organizzazione e le funzioni in condizioni normali ed
eccezionali del personale addetto alla direzione, alla conduzione e alla manutenzione
di un impianto nucleare, nonche' alle sorveglianze fisica e medica della protezione,
in tutte le fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento, e disattivazione;
l) manuale di operazione: l'insieme
delle disposizioni e procedure operative relative alle varie fasi di esercizio normale
e di manutenzione dell'impianto, nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti,
nonche' le procedure da seguire in condizioni eccezionali;
m) specifica tecnica di prova:
documento che descrive le procedure e le modalita' che debbono essere applicate
per l'esecuzione della prova ed i risultati previsti. Ogni specifica tecnica di
prova, oltre una breve descrizione della parte di impianto e del macchinario impiegato
nella prove, deve indicare:
1) lo scopo della prova;
2) la procedura della prova;
3) l'elenco dei dati da raccogliere
durante la prova;
4) gli eventuali valori minimi
e massimi previsti delle variabili considerate durante la prova;
n) prescrizione tecnica: l'insieme
dei limiti e condizioni concernenti i dati e i parametri relativi alle caratteristiche
e al funzionamento di un impianto nucleare nel suo complesso e nei singoli componenti,
che hanno importanza per la sicurezza nucleare e per la protezione sanitaria;
o) registro di esercizio: documento
sul quale si annotano i particolari delle operazioni effettuate sull'impianto, i
dati rilevati nel corso di tali operazioni, nonche' ogni altro avvenimento di interesse
per l'esercizio dell'impianto stesso;
p) disattivazione: insieme
delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare
a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio,
nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione
e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito
esente da vincoli di natura radiologica.
Capo III ORGANI.
Art. 8 Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione.
1. E' istituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Consiglio interministeriale
di coordinamento e consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia
nucleare, composto dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie
di base, con funzioni di presidente, e da nove membri designati rispettivamente
in rappresentanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'Artigianato,
dell'interno, dell'ambiente, della difesa, del lavoro e previdenza sociale, della
sanita', dei trasporti e della navigazione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e dell'ANPA.
2. I rappresentanti dei ministeri
debbono avere qualifica non inferiore a dirigente.
3. Le funzioni di segreteria
del Consiglio sono esercitate da funzionari della direzione generale delle fonti
di energia e delle industrie di base.
4. Il presidente, in caso di
assenza o impedimento, puo' delegare l'esercizio delle funzioni al vice direttore
generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
5. I membri del Consiglio ed
i segretari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la
durata di quattro anni.
6. Il Consiglio esprime parere
sui progetti di disposizioni legislative e regolamentari in materia di impiego pacifico
dell'energia nucleare, anche ai fini del coordinamento delle attivita' delle varie
amministrazioni in tale materia, ivi comprese quelle connesse con l'applicazione
del presente decreto.
7. Per l'esame di particolari
problemi, il presidente puo' istituire gruppi di lavoro e puo' chiamare a far parte
del Consiglio esperti designati da pubbliche amministrazioni.
8. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate le modalita' di
funzionamento del Consiglio.
Art. 9 Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria.
1. E' istituita presso l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente una Commissione tecnica per la sicurezza
nucleare e la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti composta da sedici
esperti in questioni di sicurezza nucleare o di protezione sanitaria dalle radiazioni
ionizzanti o di difesa contro gli incendi, di cui:
a) dodici designati rispettivamente
dai Ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dell'ambiente,
in numero di due per ciascun ministero;
b) due designati dall'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
c) due designati dall'ANPA.
2. Qualora gli impianti interessino
il demanio marittimo ed i porti, alla Commissione sono aggregati due esperti designati
rispettivamente dal Ministero dei trasporti e della navigazione e dal Ministero
della difesa. Per le questioni che interessano una specifica regione o provincia
autonoma, alla Commissione e' altresi' aggregato un esperto designato dalla regione
o provincia autonoma stessa.
3. Per le questioni relative
alla applicazione della presente legge la cui soluzione e' connessa con altre di
competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro,
dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio nazionale delle ricerche, del
Ministero della difesa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento della protezione civile e' chiamato a far parte della Commissione
un esperto designato dalle rispettive amministrazioni.
4. La Commissione esprime i
pareri previsti dalla presente legge ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi
di cui al capo VII e della predisposizione dei piani di emergenza di cui al capo
X.
5. La Commissione, quando richiesto,
esprime pareri e presta collaborazione alle amministrazioni dello Stato sui problemi
tecnici relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione dei lavoratori e delle
popolazioni contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
6. I membri della Commissione
ed i componenti della relativa segreteria sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Il presidente, scelto tra i predetti membri, e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
7. Il presidente invita, per
speciali problemi, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto,
altri esperti, italiani o stranieri, qualificati in particolari settori.
8. Per la validita' delle riunioni
della Commissione occorre la presenza di almeno dieci componenti.
9. Le spese relative al funzionamento
della Commissione sono poste carico dell'ANPA, ai sensi dell'articolo 1 bis, comma
5, della legge 21 gennaio 1994, n.61.
Art. 10 Funzioni ispettive.
1. Oltre alle competenze delle
singole amministrazioni previste dalle disposizioni in vigore, comprese quelle attribuite
agli organi del Servizio sanitario nazionale, ed a quelle stabilite nei capi IV,
VIII e IX, le funzioni ispettive per l'osservanza del presente decreto nonche',
per quanto attiene alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria, della legge
31 dicembre 1962, n. 1860, sono attribuite all'ANPA, che le esercita a mezzo dei
propri ispettori.
2. Gli ispettori di cui al
comma 1 sono nominati con provvedimento del presidente dell'ANPA stessa.
3. Gli ispettori dell'ANPA
hanno diritto all'accesso ovunque si svolgano le attivita' soggette alla loro vigilanza
e possono procedere a tutti gli accertamenti che hanno rilevanza per la sicurezza
nucleare e la protezione dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente. In particolare
possono:
a) richiedere dati ed informazioni
al personale addetto;
b) richiedere tutte le informazioni,
accedere a tutta la documentazione, anche se di carattere riservato e segreto, limitatamente
alla sicurezza nucleare ed alla radioprotezione;
c) richiedere la dimostrazione
di efficienza di macchine e apparecchiature;
d) procedere agli accertamenti
che si rendono necessari a loro giudizio ai fini di garantire l'osservanza delle
norme tecniche e delle prescrizioni particolari formulate ai sensi del presente
decreto.
4. Copia del verbale di ispezione
deve essere rilasciata all'esercente o a chi lo rappresenta sul posto, i quali hanno
diritto di fare inserire proprie dichiarazioni. L'ispettore fa menzione nello stesso
verbale delle ragioni dell'eventuale assenza della sottoscrizione da parte dell'esercente
o dal suo rappresentante.
5. Nell'esercizio delle loro
funzioni gli ispettori della ANPA sono ufficiali di polizia giudiziaria.
6. L'ANPA informa gli organi
di vigilanza competenti per territorio degli interventi effettuati.
Capo III-bis ESPOSIZIONI DA ATTIVITA' LAVORATIVE CON PARTICOLARI SORGENTI NATURALI
DI RADIAZIONI
Art. 10-bis Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita' lavorative nelle
quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo
aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non puo'
essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Tali attivita' comprendono:
a) attivita' lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone
del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni
gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie,
catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;
b) attivita' lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone
del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni
gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla
lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate;
c) attivita' lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente
non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano
un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone
del pubblico;
d) attivita' lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non
considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un
aumento significativo dell'esposizione di persone del pubblico e, eventualmente,
dei lavoratori;
e) attivita' lavorative in stabilimenti termali o attivita' estrattive non disciplinate
dal capo IV;
f) attivita' lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1 sono quelle cui siano addetti i lavoratori
di cui al capo VIII.
Art. 10-ter Obblighi dell'esercente
1. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attivita' lavorative di cui all'articolo
10-bis, comma 1, lettera a), l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio dell'attivita',
procede alle misurazioni di cui all'allegato I-bis, secondo le linee guida emanate
dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies.
2. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attivita' lavorative di cui all'articolo
10-bis, comma 1, lettera b), in zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate
individuati dalle regioni e province autonome, ai sensi dell'articolo 10-sexies,
ad elevata probabilita' di alte concentrazioni di attivita' di radon, l'esercente
procede, entro ventiquattro mesi dall'individuazione o dall'inizio dell'attivita',
se posteriore, alle misurazioni di cui all'allegato I-bis secondo le linee guida
emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies e a partire dai locali
seminterrati o al piano terreno.
3. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attivita' lavorative di cui all'articolo
10-bis, comma 1, lettere c), d), limitatamente a quelle indicate nell'allegato 1-bis,
ed e), l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio della attivita', effettua
una valutazione preliminare sulla base di misurazioni effettuate secondo le indicazioni
e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies. Nel caso
in cui le esposizioni valutate non superino il livello di azione di cui all'allegato
I-bis, l'esercente non e' tenuto a nessun altro obbligo eccettuata la ripetizione
delle valutazioni con cadenza triennale o nel caso di variazioni significative del
ciclo produttivo. Nel caso in cui risulti superato il livello di azione, l'esercente
e' tenuto ad effettuare l'analisi dei processi lavorativi impiegati, ai fini della
valutazione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, ed eventualmente
di gruppi di riferimento della popolazione, sulla base della normativa vigente,
delle norme di buona tecnica e, in particolare, degli orientamenti tecnici emanati
in sede comunitaria. Nel caso in cui risulti superato l'80 per cento del livello
di azione in un qualsiasi ambiente cui le valutazioni si riferiscano, l'esercente
e' tenuto a ripetere con cadenza annuale le valutazioni secondo le indicazioni e
le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies.
4. Per le misurazioni previste dai commi 1 e 2, l'esercente si avvale di organismi
riconosciuti ai sensi dell'articolo 107, comma 3, o, nelle more dei riconoscimenti,
di organismi idoneamente attrezzati, che rilasciano una relazione tecnica contenente
il risultato della misurazione.
5. Per gli adempimenti previsti dal comma 3, l'esercente si avvale dell'esperto
qualificato. L'esperto qualificato comunica, con relazione scritta, all'esercente:
il risultato delle valutazioni effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori,
ed eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione, dovuti all'attivita',
le misure da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le eventuali
azioni correttive volte al controllo e, ove del caso, alla riduzione delle esposizioni
medesime.
Art. 10-quater Comunicazioni e relazioni tecniche
1. In caso di superamento dei livelli di azione di cui all'articolo 10-quinquies,
gli esercenti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere
a), b), c), d) ed e), inviano una comunicazione in cui viene indicato il tipo di
attivita' lavorativa e la relazione di cui all'articolo 10-ter, commi 4 e 5, alle
Agenzie regionali e delle province autonome competenti per territorio, agli organi
del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio e alla Direzione provinciale
del lavoro.
2. La Direzione provinciale del lavoro trasmette i dati di cui al comma 1 al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro inserimento in un archivio
nazionale che il Ministero stesso organizza avvalendosi delle strutture esistenti
e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto Ministero a richiesta, fornisce
tali dati alle autorita' di vigilanza e ai ministeri interessati.
3. Le comunicazioni e le relazioni di cui al comma 1 sono inviate entro un mese
dal rilascio della relazione.
Art. 10-quinquies Livelli di azione
1. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere a) e b),
le grandezze misurate non devono superare il livello di azione fissato in allegato
I-bis.
2. Nel caso in cui le grandezze di cui al comma 1 non superino il livello di azione
ma siano superiori all'80 per cento del livello di azione, l'esercente assicura
nuove misurazioni nel corso dell'anno successivo.
3. Nel caso di superamento del livello di azione di cui all'allegato I-bis, l'esercente,
avvalendosi dell'esperto qualificato, pone in essere azioni di rimedio idonee a
ridurre le grandezze misurate al di sotto del predetto livello, tenendo conto del
principio di ottimizzazione, e procede nuovamente alla misurazione al fine di verificare
l'efficacia delle suddette azioni.
Le operazioni sono completate entro tre anni dal rilascio della relazione di cui
all'articolo 10-ter, comma 4, e sono effettuate con urgenza correlata al superamento
del livello di azione. Ove, nonostante l'adozione di azioni di rimedio, le grandezze
misurate risultino ancora superiori al livello prescritto, l'esercente adotta i
provvedimenti previsti dal capo VIII, ad esclusione dell'articolo 61, commi 2 e
3, lettera g), dell'articolo 69 e dell'articolo 79, commi 2 e 3, fintanto che ulteriori
azioni di rimedio non riducano le grandezze misurate al di sotto del predetto livello
di azione, tenendo conto del principio di ottimizzazione.
4. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 3 e le relative valutazioni
di dose sono effettuate con le modalita' indicate nell'allegato I-bis o nell'allegato
IV, ove applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti
di radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 1, comma 1, le dosi dovute ai due diversi
tipi di sorgenti sono registrate separatamente, fermi restando gli obblighi di cui
agli articoli 72, 73 e 96.
5. L'esercente non e' tenuto alle azioni di rimedio di cui al comma 3 se dimostra,
avvalendosi dell'esperto qualificato, che nessun lavoratore e' esposto ad una dose
superiore a quella indicata nell'allegato I-bis; questa disposizione non si applica
agli esercenti di asili-nido, di scuola materna o di scuola dell'obbligo.
6. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c), d) ed
e), fermo restando l'applicazione dell'articolo 23, se dall'analisi di cui all'articolo
10-ter risulta che la dose ricevuta dai lavoratori o dai gruppi di riferimento della
popolazione superai rispettivi livelli di azione di cui all'allegato I-bis, l'esercente
adotta, entro tre anni, misure volte a ridurre le dosi al di sotto di detti valori
e, qualora, nonostante l'applicazione di tali misure, l'esposizione risulti ancora
superiore ai livelli di azione, adotta le misure previste dal capo VIII e dal capo
IX, sulla base dei presupposti previsti negli stessi capi.
7. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 6 e le relative valutazioni
di dose sono effettuate con le modalita' indicate nell'allegato I-bis e nell'allegato
IV, ove applicabile.
8. Nel caso in cui risulta che l'esposizione dei lavoratori o dei gruppi di riferimento
della popolazione non supera i livelli di azione di cui all'allegato I-bis, l'esercente
esegue un controllo radiometrico, qualora variazioni del processo lavorativo o le
condizioni in cui esso si svolge possano far presumere una variazione significativa
del quadro radiologico.
Art. 10-sexies Individuazione delle aree ad elevata probabilita' di alte concentrazioni
di attivita' di radon
1. Sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all'articolo
l0-septies, le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro
con caratteristiche determinate ad elevata probabilita' di alte concentrazioni di
attivita' di radon, di cui all'articolo l0-ter, comma 2; a tal fine:
a) qualora siano gia' disponibili dati e valutazioni tecnico-scientifiche, le regioni
e le province autonome sottopongono alla Commissione i metodi ed i criteri utilizzati
per un parere sulla congruenza rispetto a quelli definiti a livello nazionale;
b) in alternativa, le regioni e le province autonome effettuano apposite campagne
di indagine nei rispettivi territori.
2. La individuazione di cui al comma 1 e' aggiornata ogni volta che il risultato
di nuove indagini lo renda necessario.
3. L'elenco delle zone individuate ai sensi dei commi 1 e 2 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 10-septies Sezione speciale della Commissione tecnica per le esposizioni a
sorgenti naturali di radiazioni
1. Nell'ambito della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 e' istituita una
sezione speciale per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni con i seguenti
compiti:
a) elaborare linee-guida sulle metodologie e tecniche di misura piu' appropriate
per le misurazioni di radon e toron in aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni;
b) elaborare criteri per l'individuazione di zone o luoghi di lavoro con caratteristiche
determinate ad elevata probabilita' di alte concentrazioni di attivita' di radon;
c) elaborare criteri per l'individuazione, nelle attivita' lavorative di cui alle
lettere c), d) ed e) dell'articolo 10-bis, delle situazioni in cui le esposizioni
dei lavoratori, o di gruppi di riferimento della popolazione, siano presumibilmente
piu' elevate e per le quali sia necessario effettuare le misurazioni per la valutazione
preliminare di cui all'articolo 10-ter, comma 3, nonche' linee guida sulle metodologie
e tecniche di misura appropriate per effettuare le opportune valutazioni;
d) formulare proposte di adeguamento della normativa vigente in materia;
e) formulare proposte ai fini della adozione omogenea di misure correttive e di
provvedimenti e volte ad assicurare un livello ottimale di radioprotezione nelle
attivita' disciplinate dal presente capo;
f) fornire indicazioni sui programmi dei corsi di istruzione e di aggiornamento
per la misura del radon e del toron e per l'applicazione di azioni di rimedio;
g) formulare indicazioni per la sorveglianza e per gli interventi di radioprotezione
ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti per il personale navigante.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la Commissione ha accesso e
si avvale anche dei dati di cui all'articolo 10-quater, comma 1, nonche' delle comunicazioni
e delle relazioni di cui all'articolo 10-octies, comma 2, lettera c). La Commissione,
entro un anno dal proprio insediamento, emana le linee guida ed i criteri di cui
al comma 1, lettere a) e b), e, entro due anni, i criteri e le linee guida di cui
al medesimo comma, lettera c). I criteri e le linee guida saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale.
3. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da ventuno esperti in materia, di
cui:
a) uno designato dal Ministero della sanita';
b) uno designato dal Ministero dell'ambiente;
c) uno designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
e) uno designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione;
f) uno designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
g) cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) due designati dall'ANPA;
i) due designati dall'ISPESL;
j) due designati dall'Istituto superiore di sanita';
l) uno designato dall'ENAC;
m) uno designato dall'ENEA in quanto Istituto della metrologia primaria delle radiazioni
ionizzanti;
n) uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile;
o) uno designato dal Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Le spese relative al funzionamento della Sezione speciale di cui al comma 1 sono
poste a carico dell'ANPA, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, della legge 21
gennaio 1994, n. 61, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.
Art. 10-octies Attivita' di volo
1. Le attivita' lavorative di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera f), che
possono comportare per il personale navigante significative esposizioni alle radiazioni
ionizzanti sono individuate nell'allegato I-bis.
2. Nelle attivita' individuate ai sensi del comma 1, il datore di lavoro provvede
a:
a) programmare opportunamente i turni di lavoro, e ridurre l'esposizione dei lavoratori
maggiormente esposti;
b) fornire al personale pilota istruzioni sulle modalita' di comportamento in caso
di aumentata attivita' solare, al fine di ridurre, per quanto ragionevolmente ottenibile,
la dose ai lavoratori; dette istruzioni sono informate agli orientamenti internazionali
in materia;
c) trasmettere al Ministero della sanita' le comunicazioni in cui e' indicato il
tipo di attivita' lavorativa e la relazione di cui all'articolo 10-ter, il Ministero,
a richiesta, fornisce tali dati alle autorita' di vigilanza e ai ministeri interessati.
3. Alle attivita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del capo VIII,
ad eccezione di quelle di cui all'articolo 61, comma 3, lettere a) e g), all'articolo
62, all'articolo 63, all'articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e lettera
c), e commi 2, 3, 4 e 7, all'articolo 80, comma 1, lettera a), e lettere d) ed e),
limitatamente alla sorveglianza fisica della popolazione, nonche' all'articolo 81,
comma 1, lettera a). La sorveglianza medica dei lavoratori di cui al comma 1, che
non siano suscettibili di superare i 6 mSv/anno di dose efficace, e' assicurata,
con periodicita' almeno annuale, con le modalita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, al decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione del 15 settembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 128 alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1995, ed alla legge 30 maggio
1995, n. 204, con oneri a carico del datore di lavoro.
4. Nei casi di cui al comma 1, la valutazione delle dosi viene effettuata secondo
le modalita' indicate nell'allegato I-bis.".
Capo IV - LAVORAZIONI MINERARIE.
Art. 11 Campo di applicazione.
1. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle lavorazioni minerarie che si effettuano nell'area oggetto
del permesso di prospezione, di ricerca o della concessione di coltivazione e che
espongono al rischio di radiazioni, quando sussistono le condizioni indicate nell'allegato
I. Le modalita' per verificare la sussistenza di tali condizioni sono stabilite
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dell'ambiente,
sentita l'ANPA.
2. La vigilanza per la tutela
dai rischi derivanti da radiazioni ionizzanti dei lavoratori addetti alle attivita'
di cui al comma 1 e' affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
che la esercita a mezzo dell'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per
territorio, avvalendosi, nell'ambito delle loro competenze, degli organi del servizio
sanitario nazionale competente per territorio, nonche' dell'ANPA.
3. Ove ricorrano le condizioni
di applicabilita' di cui al comma 1, il decreto di concessione mineraria previsto
dal regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, e successive modifiche ed integrazioni,
e' emanato sentita l'ANPA per gli aspetti di protezione dei lavoratori e della popolazione
dal rischio di radiazioni ionizzanti.
4. Il decreto di concessione
mineraria tiene luogo degli obblighi di cui ai capi V, VI e VII del presente decreto,
attinenti alle attivita' di cui al comma 1.
5. Per quanto non disciplinato
dal presente capo si applicano le disposizioni del capo VIII, estendendo all'ingegnere
capo dell'ufficio periferico competente per territorio la trasmissione della documentazione
concernente la sorveglianza fisica e medica cui sono tenuti, ai sensi del predetto
capo VIII, i datori di lavoro nei confronti degli organi di vigilanza.
Art. 12 Competenze e mezzi - Ricorso avverso il giudizio di idoneita' medica.
1. Il datore di lavoro deve
assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati a norma dell'articolo
77.
2. Il datore di lavoro e' tenuto a
fornire i mezzi ed assicurare le condizioni necessarie all'esperto qualificato per
lo svolgimento dei propri compiti.
3. L'entita' dei mezzi impiegati
deve essere adeguata all'importanza degli impianti e la loro scelta di tipo e qualita'
effettuata in funzione dell'entita' dei rischi connessi alle lavorazioni che espongono
alle radiazioni ionizzanti.
4. Avverso il giudizio di cui
agli articoli 84 e 85 in materia d idoneita' medica all'esposizione alle radiazioni
ionizzanti e' ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio stesso, all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per territorio,
che provvede su parere conforme dei sanitari di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, cosi' come modificato dall'articolo
11 della legge 30 luglio 1990, n. 221.
5. Decorsi i trenta giorni
dalla data di ricevimento del ricorso senza che l'ingegnere capo abbia provveduto,
il ricorso si intende respinto.
Art. 13 Segnalazione di superamento dei limiti di dose.
1. Quando i risultati dell
valutazione della dose relativa ad ogni singolo lavoratore superano i limiti di
dose, il direttore deve darne immediata notizia all'ingegnere capo per i provvedimenti
di sua competenza.
Art. 14 Decontaminazione e sorveglianza medica eccezionale.
1. Nel caso in cui il medico
addetto alla sorveglianza medica decida l'allontanamento del lavoratore dal posto
di lavoro il direttore della miniera deve darne notizia all'ingegnere capo competente
per territorio.
Art. 15 Limiti di dose.
1. Quando si riscontrano valori
di grandezze derivate superiori ai limiti pertinenti fissati con i provvedimenti
di cui all'articolo 96, il direttore della miniera adotta le misure necessarie per
riportare tali valori entro i predetti limiti. In caso di impossibilita', il direttore
ne da' immediato avviso all'ingegnere capo che adotta i provvedimenti di competenza.
Art. 16 Acque di miniera.
1. Il direttore della miniera
deve curare che non sia impiegata per la perforazione ad umido, per la irrorazione
del minerale e per qualsiasi altra operazione che favorisca la diffusione delle
materie radioattive contenute nelle acque stesse, acqua di miniera che presenti
concentrazioni superiori ai valori fissati con il decreto di cui all'articolo 96.
2. Dette acque di miniera devono
essere convogliate all'esterno per la via piu' breve ed in condotta chiusa e scaricate
nel rispetto delle disposizioni di cui al capo IX del presente decreto.
Art. 17 Obblighi particolari del direttore della miniera.
1. Il direttore della miniera
e' tenuto ad adottare le misure atte a ridurre, per quanto possibile, il rischio
di esposizioni interne. In particolare, ove l'entita' del rischio lo richieda, deve
provvedere che:
a) la perforazione sia eseguita
ad umido;
b) i lavoratori non consumino i pasti
o fumino nel sotterraneo;
c) i lavoratori abbiano a disposizione
e, ove necessario, utilizzino guanti, maschere o indumenti contro il rischio di
contaminazione;
d) gli indumenti di lavoro
siano sottoposti ad adeguati processi di lavatura e bonifica;
e) sul luogo della miniera
siano predisposti locali adeguatamente attrezzati ove, al termine del turno di lavoro,
i lavoratori possano lavarsi e cambiarsi d'abito.
Capo V - REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE.
Art. 18 Importazione e produzione a fini commerciali di materie radioattive.
1. L'attivita' di importazione
a fini commerciali di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e dispositivi
in genere, contenenti dette materie, e' soggetta a notifica preventiva da effettuare
almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' stessa.
2. La produzione a fini commerciali
delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 e' soggetta a notifica preventiva
da effettuare almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' stessa.
3. Ai fini delle presenti disposizioni,
e' da intendersi ricompresa nella produzione qualsiasi manipolazione, o frazionamento,
o diluizione o altra operazione, effettuata sulle materie radioattive o sul dispositivo
che le contenga, che siano tali da comportare l'immissione sul mercato di un prodotto,
contenente la materia predetta, diverso da quello originario.
4. La notifica di cui ai commi
1 e 2 deve essere effettuata nei confronti del Ministero dell'ambiente, del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, del Ministero della sanita', del Ministero dell'interno e dell'ANPA.
5. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri Ministri di
cui al comma 4, le altre amministrazioni eventualmente interessate e l'ANPA, sono
stabilite le modalita' della notifica nonche' le condizioni per l'eventuale esenzione
da tale obbligo, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2.
6. Per l'esercizio delle attivita'
di commercio restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31
dicembre 1962, n. 1860.
Art. 18-bis Beni di consumo
1. L'aggiunta intenzionale, sia direttamente che mediante attivazione, di materie
radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo, nonche' l'importazione
o l'esportazione di tali beni, e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministeri della sanita', dell'ambiente,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA.
2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 5, sono determinate le disposizioni
procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca dell'autorizzazione di cui
al comma 1.
3. Copia dei provvedimenti relativi al rilascio, alla modifica ed alla revoca dell'autorizzazione
e' inviata dall'amministrazione che emette il provvedimento alle altre amministrazioni,
agli organismi tecnici consultati nel procedimento e all'ANPA.
4. Il provvedimento di autorizzazione puo' esonerare, in tutto o in parte, il consumatore
finale dagli obblighi previsti dal presente decreto.
Art. 19 Obbligo di informativa.
1. Chiunque importa o produce,
a fini commerciali, o comunque commercia materie radioattive, prodotti e apparecchiature
in genere contenenti dette materie, deve provvedere a che ogni sorgente immessa
in commercio sia accompagnata da una informativa scritta sulle precauzioni tecniche
da adottare per prevenire eventuali esposizioni indebite, nonche' sulle modalita'
di smaltimento o comunque di cessazione della detenzione.
2. Con il decreto di cui all'articolo
18 sono stabilite le modalita' di attuazione dell'obbligo di informativa, nonche'
le eventuali esenzioni nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 20 Registro delle operazioni commerciali e riepilogo delle operazioni effettuate.
1. Chiunque importa o produce
a fini commerciali, o comunque esercita commercio di materie radioattive, e' tenuto
a registrare tutti gli atti di commercio relativi alle stesse, con l'indicazione
dei contraenti.
2. Il riepilogo degli atti
di commercio effettuati deve essere comunicato all'ANPA.
3. Ai fini delle presenti disposizioni,
per atto di commercio si intende qualsiasi cessione, ancorche' gratuita, operata
nell'ambito dell'attivita' commerciale.
4.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
l'ANPA, sono indicate le modalita' di registrazione, nonche' le modalita' ed i termini
per l'invio del riepilogo, particolari disposizioni possono essere formulate per
le materie di cui all'articolo 23.
Art. 21 Trasporto di materie radioattive.
1. Per il trasporto delle materie
di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche
e integrazioni, effettuato in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e
per conto proprio, ancorche' avvalendosi i mezzi altrui dei quali si abbia la piena
responsabilita' e disponibilita', restano ferme le disposizioni ivi contenute. Nelle
autorizzazioni previste da dette disposizioni, rilasciate sentiti l'ANPA e il Ministero
dell'interno, possono essere stabilite particolari prescrizioni definite dall'ANPA.
2. Con decreti del Ministro
dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA, sono emanate le norme regolamentari
per i diversi modi di trasporto, anche in attuazione delle direttive e raccomandazioni
dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia di trasporto di merci
pericolose.
3.
I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare
all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
l'ANPA, sono stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le modalita',
i termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonche' gli eventuali
esoneri.
Art. 22. Comunicazione preventiva di pratiche
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta
legge o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque
intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni
ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell'inizio della detenzione,
al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario
nazionale, e, ove di loro competenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro, al
Comandante di porto e all'Ufficio di sanita' marittima, nonche' alle agenzie regionali
e delle province autonome di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, indicando
i mezzi di protezione posti in atto. L'ANPA puo' accedere ai dati concernenti la
comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle agenzie predette.
2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 le pratiche in cui
le sorgenti di radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere seguenti:
a) le quantita' di materie radioattive non superino in totale le soglie di esenzione
determinate ai sensi del comma 5;
b) la concentrazione di attivita' di materie radioattive per unita' di massa non
superi le soglie determinate ai sensi del comma 5;
c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantita'
o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o b), purche' soddisfino tutte le
seguenti condizioni:
1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;
2) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate;
3) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1
m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensita'
di dose superiore a 1
µSv h-1;
4) le condizioni di eventuale
smaltimento siano state specificate nel provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo
26;
d) gli apparecchi elettrici, diversi
da quelli di cui alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
1) siano di tipo riconosciuto
ai sensi dell'articolo 26;
2) in condizioni di funzionamento
normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie
accessibile dell'apparecchio un'intensita' di dose superiore a 1 µSv h-1
e) l'impiego di qualunque tipo
di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi elettrici
che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, purche' cio',
in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da
un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensita'
di dose superiore a 1 µSv h-1;
f) materiali contaminati da
materie radioattive risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati dichiarati
non soggetti a ulteriori controlli dalle autorita' competenti ad autorizzare lo
smaltimento.
3. I detentori delle sorgenti oggetto
delle pratiche di cui al comma 1 e di quelli di cui la legge 31 dicembre 1962, n.
1860, o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi devono
provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della
presa in carico e dello scarico delle stesse.
5. Con uno o piu' decreti del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno,
sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni e le quantita' ai fini della
registrazione delle materie radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della
registrazione delle macchine radiogene.
6. Con il decreto di cui all'articolo
18, comma 5, sono determinate le quantita' e le concentrazioni di attivita' di materie
radioattive di cui al comma 2, lettere a) e b), e le modalita' di notifica delle
pratiche di cui al comma 1."
Art. 23 Detenzione di materie fissili
speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari.
1. I detentori di materie fissili
speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari debbono farne
denuncia, ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e, inoltre,
tenerne la contabilita' nei modi e per le quantita' che sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA.
Art. 24 Cessazione della detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
1. Chiunque abbia detenuto
sorgenti di radiazioni ai sensi degli articoli 22 e 23, deve comunicare, entro dieci
giorni, alle amministrazioni previste negli stessi articoli, l'avvenuta cessazione
della detenzione delle sorgenti, ivi incluso il conferimento di rifiuti a terzi.
2. La comunicazione di cui
al comma 1 non e' dovuta nel caso di smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi
effettuato in conformita' alle disposizioni del presente decreto o degli atti autorizzativi
emanati in applicazione di esso, nonche' nel caso di somministrazione di materie
radioattive alle persone a scopo diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica
clinica.
3. La cessione di sorgenti a terzi,
effettuata nell'ambito di attivita' di commercio, non comporta l'obbligo della comunicazione
di cui al comma 1.
4. Con il decreto di cui all'articolo
22 sono fissati i modi e le condizioni concernenti la comunicazione prevista dal
presente articolo.
Art. 25 Smarrimento, perdita, ritrovamento di materie radioattive.
1. Il detentore, nell'ipotesi
di smarrimento o di perdita, per qualsiasi causa, di materie radioattive, comunque
confezionate, e di apparecchi contenenti dette materie, deve darne immediatamente
comunicazione agli organi del Servizio sanitario nazionale e al Comando provinciale
dei vigili del fuoco competenti per territorio, alla piu' vicina autorita' di pubblica
sicurezza, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanita' marittima, ove di loro
competenza, e all'ANPA.
2. Il ritrovamento delle materie
e degli apparecchi di cui al comma 1 da parte di chi ha effettuato la comunicazione
deve essere immediatamente comunicato alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza.
3. Il ritrovamento di materie
o di apparecchi recanti indicazioni o contrassegni che rendono chiaramente desumibile
la presenza di radioattivita' deve essere comunicato immediatamente alla piu' vicina
autorita' di pubblica sicurezza.
Art. 26 Sorgenti di tipo riconosciuto.
1. A particolari sorgenti o
tipi di sorgenti di radiazioni, in relazione alle loro caratteristiche ed all'entita'
dei rischi, puo' essere conferita la qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto.
2. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno,
della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentiti l'ANPA,
l'ISPESL e l'ISS, vengono stabiliti i criteri e le modalita' per il conferimento
della qualifica di cui al comma 1, nonche' eventuali esenzioni, in relazione all'entita'
del rischio, dagli obblighi di denuncia, di autorizzazione o di sorveglianza fisica
di cui al presente decreto.
3. Il decreto di cui al comma
2 deve tenere conto della normativa comunitaria concernente il principio di mutuo
riconoscimento.
Capo VI - REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER
I RIFIUTI RADIOATTIVI.
Art. 27 Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni.
1. Gli impianti, stabilimenti,
istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attivita' comportanti,
a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie
radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento,
il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonche' l'utilizzazione
di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla
osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attivita' di cui
al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni
ionizzanti.
1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni
mobili, impiegate in piu' siti, luoghi o localita' non determinabili a priori presso
soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta
di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle
sorgenti ed alle modalita' di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti
applicativi.
2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni
di cui al comma 1 e' classificato in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dell'interno, del
lavoro e dell previdenza sociale, della sanita', sentita l'ANPA, sono stabiliti
le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi
per i lavoratori e per la popolazione connessi con tali attivita', i relativi criteri
di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio,
la modifica e la revoca
del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso nonche' gli organismi
tecnici di consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte le competenze
tecniche necessarie.
2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 e', in particolare, richiesto per:
a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie
radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo;
b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per
radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca;
c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi,
terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti
la radioprotezione di persone, ad animali;
d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per
esposizione di persone a fini di terapia medica
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche disciplinate
al capo IV ed al capo VII ed alle attivita' lavorative comportanti l'esposizione
alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-bis, con esclusione dei
casi in cui l'assoggettamento a dette disposizioni sia espressamente stabilito ai
sensi del capo III-bis e relativi provvedimenti di attuazione.";
4. Restano ferme, per quanto
applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962,
n. 1860, e successive modifiche e integrazioni.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui
all'articolo 33 ed all'impiego di microscopi elettronici.
4-ter. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene luogo del nullaosta all'impiego
di categoria B.
4-quater. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono stabilite particolari prescrizioni
per quanto attiene ai valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento
della popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti
connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale
disattivazione delle installazioni.
Art. 28 Impiego di categoria A.
1. L'impiego di categoria A
e' soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale, della sanita'
sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti,
in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneita' dei locali, delle
strutture di radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature e
della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti
nonche' delle modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente
dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta e' inviata dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ai ministeri concertanti, al presidente della regione
o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale
dei vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere
stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per
le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale disattivazione degli impianti.
Art. 29 Impiego di categoria B.
1. L'impiego di categoria B
e' soggetto a nulla osta preventivo in relazione all'idoneita' dell'ubicazione dei
locali, dei mezzi i radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature
e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti
nonche' delle modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente
di rifiuti radioattivi.
2. Con leggi delle regioni
e delle province autonome, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 27, sono stabilite le autorita' competenti
per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1, per le attivita' comportanti esposizioni
a scopo medico, nonche' le modalita' per il rilascio medesimo, e sono individuati
o costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio di detto nulla
osta; i tali organismi debbono essere rappresentate le competenze necessarie, inclusa
quella del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Negli altri casi il nulla osta
e' rilasciato dal prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali
il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Copia del nulla osta vene inviata all'ANPA.
3. Nel nulla osta, rilasciato
sulla base della documentazione tecnica presentata, possono essere stabilite particolari
prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.
Art. 30 Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti
1. L'allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati
in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attivita' a cui non si applichino
le norme del presente decreto, se non e' disciplinato dai rispettivi provvedimenti
autorizzativi, e' comunque soggetto ad autorizzazione quando detti rifiuti o materiali
contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore o uguale a settantacinque
giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo
1. I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono soddisfare
ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, che terra' conto
anche degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria.";
2. Con leggi delle regioni e delle
province autonome sono stabilite le autorita' competenti per il rilascio dell'autorizzazione
nonche' le modalita' per il rilascio medesimo, che dovranno prevedere la consultazione
degli organismi tecnici territorialmente competenti.
3. Nell'autorizzazione possono
essere stabilite particolari prescrizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche
di pericolosita' dei rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica. Copia dell'autorizzazione
e' inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e all'ANPA.
Art. 31 Attivita' di raccolta di rifiuti radioattivi per conto di terzi.
1. L'attivita' di raccolta,
anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, provenienti da terzi, allo scopo
di conferire i medesimi ad installazioni di trattamento o di deposito oppure di
procedere allo smaltimento di essi nell'ambiente ai sensi dell'articolo 30, e' soggetta
ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono determinate
le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma
1, nonche' eventuali esenzioni da essa.
Art. 32 Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi.
1. Le spedizioni di rifiuti
radioattivi provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi destinate,
le importazioni e le esportazioni dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati, nonche'
il loro transito sul territorio italiano debbono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione di cui
al comma 1 e' rilasciata da:
a) l'autorita' preposta al
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo
30, sentiti i competenti organismi tecnici, nei casi di spedizioni, di importazioni
o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attivita' soggette ai provvedimenti
autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 e 30 o nell'ambito di attivita' esenti
da detti provvedimenti;
b) il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, nei casi di spedizioni, di importazioni
o d esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi
di cui al presente decreto, nonche' nei casi di transito sul territorio italiano.
3. Nei casi di spedizione verso
Stati membri dell'Unione europea e nei casi di importazione o di esportazione da
o verso altri Stati, l'autorizzazione e' soggetta all'approvazione da parte delle
autorita' competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati
dal transito sul loro territorio. L'approvazione e' richiesta dall'autorita' di
cui al comma 2, competente al rilascio dell'autorizzazione, e si intende concessa
in caso di mancata risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa,
salvo che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino ad un mese,
di tale termine o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata
accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'articolo
17 della direttiva 92/3/EURATOM.
4. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dell'ambiente, sentita l'ANPA,
sono determinati i criteri, le modalita', nonche' le disposizioni procedurali per
il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo. Tale decreto puo' stabilire
particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per l'importazione l'esportazione
di rifiuti, anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione.
Art. 33 Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi.
1. Ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di dichiarazione di compatibilita' ambientale, la costruzione,
o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o
lo smaltimento nell'ambiente, nonche' di quelle per il trattamento e successivo
deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre
installazioni, anche proprie, sono soggette a nulla osta preventivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri dell'ambiente,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentite la
regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'ambiente
e della sanita' e di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattivita' o di concentrazione
ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo,
nonche' le disposizioni procedurali per il rilascio dl nulla osta, in relazione
alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto puo' essere prevista, in relazione
a tali tipologie, la possibilita' di articolare in fasi distinte, compresa quella
di chiusura, il rilascio del nulla osta nonche' di stabilire particolari prescrizioni
per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.
Art. 34 Obblighi di registrazione.
1. Gli esercenti le attivita'
disciplinate negli articoli 31 e 33 devono registrare i tipi, le quantita' di radioattivita',
le concentrazioni, le caratteristiche fisico-chimiche di rifiuti radioattivi, nonche'
tutti i dati idonei ad identificare i rifiuti medesimi ed i soggetti da cui provengono.
2. I soggetti di cui al comma
1 sono tenuti ad inviare all'ANPA e alle regioni o province autonome territorialmente
competenti un riepilogo delle quantita' dei rifiuti raccolti e di quelli depositati,
con l'indicazione degli altri dati di cui al predetto comma 1.
3. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono stabilite
le modalita' d registrazione ed i termini della relativa conservazione, nonche'
le modalita' ed i termini per l'invio del riepilogo.
Art. 35 Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi.
1. Fatti salvi i provvedimenti
cautelari ed urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente,
le amministrazioni titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi
di cui al presente capo, quando siano riscontrate violazioni gravi o reiterate delle
disposizioni del presente decreto o delle prescrizioni autorizzatorie, possono disporre
la sospensione dell'attivita' per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ovvero,
nei casi di particolare gravita', possono disporre la revoca del provvedimento autorizzativo.
2. Ai fini della sospensione
o della revoca di cui al comma precedente, le amministrazioni incaricate della vigilanza
comunicano alle amministrazioni titolari del potere autorizzativo, le violazioni
gravi o ripetute risultanti dalla vigilanza stessa.
3. Le amministrazioni di cui
al comma 1, prima di disporre i provvedimenti di sospensione o di revoca, contestano
all'esercente le violazioni rilevate e gli assegnano un termine di sessanta giorni
per produrre le proprie giustificazioni.
4. In ordine all'adozione dei
predetti provvedimenti di sospensione o di revoca, per quanto attiene alla fondatezza
delle giustificazioni prodotte, deve essere acquisito il parere degli organi tecnici
intervenuti in fase di emanazione dei provvedimenti autorizzativi.
5. I provvedimenti di sospensione
o di revoca non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle
giustificazioni da parte dell'esercente.
Capo VII - IMPIANTI.
Art. 36 Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria.
1. Il richiedente l'autorizzazione
di cui all'articolo 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per gli
impianti di cui all'articolo 7 lettere a), c), d), e), f), ai fini dell'accertamento
delle condizioni di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria, deve trasmettere,
oltre che al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ANPA
i seguenti documenti:
a) progetto di massima dell'impianto
corredato dalla pianta topografica, dai piani esplicativi, dai disegni e descrizioni
dell'impianto e da uno studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi;
b) rapporto preliminare di
sicurezza, con l'indicazione delle previste misure di sicurezza e protezione.
2. L'autorizzazione di cui
all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e' rilasciata previo l'espletamento
della procedura di cui al presente capo.
Art. 37 Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge
31 dicembre 1962, n. 1860.
1. Gli impianti nucleari destinati
comunque alla produzione di energia elettrica compresi anche quelli non soggetti
all'autorizzazione di cui all'articolo 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962
n. 1860, possono essere costruiti solo a seguito del nulla osta alla costruzione,
sotto il profilo della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.
2. Il nulla osta e' rilasciato
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, su
domanda dell'interessato, corredata dei documenti di cui al precedente articolo,
secondo la procedura prevista dal presente capo.
3. Le disposizioni di cui ai
precedenti commi si applicano anche agli impianti di qualsiasi tipo costruiti ed
esercitati da amministrazioni dello Stato.
Art. 38 Istruttoria tecnica.
1. Sulle istanze di cui ai
precedenti articoli 36 e 37 l'ANPA effettua un'istruttoria tecnica e redige una
relazione tecnica sul progetto di massima, nella quale deve essere espresso l'avviso
sulla ubicazione dell'impianto, sulle caratteristiche di esso risultanti dal progetto
di massima, e debbono essere indicati inoltre tutti gli elementi atti a consentire
una valutazione preliminare complessiva sulle caratteristiche di sicurezza nucleare
e di protezione sanitaria dell'impianto e sul suo esercizio.
2. L'ANPA, oltre alla documentazione
rimessagli ai sensi degli articoli 36 e 37 puo' richiedere agli interessati ogni
ulteriore documentazione che ritiene necessaria alla istruttoria.
3. La relazione tecnica elaborata
dall'ANPA deve contenere un esame critico del rapporto preliminare di sicurezza
e dello studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi.
Art. 39 Consultazione con le Amministrazioni interessate.
1. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato trasmette copia della relazione tecnica dell'ANPA
ai Ministeri dell'interno, del lavoro e ella previdenza sociale, della sanita' ed
agli altri ministeri interessati.
2. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e gli altri ministeri interessati possono richiedere
all'ANPA ulteriori informazioni ed i dati necessari per una completa valutazione
della ubicazione dell'impianto e del progetto di massima.
3. Tutti i ministeri interessati
trasmettono all'ANPA non oltre sessanta giorni dalla data i ricevimento della relazione
tecnica, i rispettivi pareri relativi al progetto di massima ed alla ubicazione
dell'impianto.
Art. 40 Parere dell'ANPA.
1. La Commissione tecnica di
cui all'articolo 9, tenuto conto delle eventuali osservazioni dei vari ministeri,
esprime un parere tecnico finale, specificando le eventuali prescrizioni da stabilire
per l'esecuzione del progetto.
2. L'ANPA trasmette al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il suo parere elaborato sulla base
di quello della Commissione tecnica con le eventuali osservazioni delle varie amministrazioni.
Art. 41 Progetti particolareggiati di costruzione.
1. Il titolare della autorizzazione
o del nulla osta di cui ai precedenti articoli deve trasmettere all'ANPA i progetti
particolareggiati di quelle parti costitutive dell'impianto che sulla base della
documentazione di cui agli articoli 36 e 37 l'ANPA, sentita la Commissione tecnica,
ritiene rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.
I progetti relativi a dette parti, completati d relazioni che ne illustrano o dimostrano
la rispondenza ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, devono
essere approvati dall'ANPA sentita la Commissione tecnica, prima della costruzione
e messa in opera.
2. L'esecuzione dei progetti
relativi allo smaltimento dei rifiuti radioattivi non puo' essere approvata dall'ANPA
nei casi previsti dall'articolo 37 del Trattato istitutivo della Comunita' europea
della energia atomica se non ad avvenuta comunicazione da parte dell'Agenzia stessa
alla Commissione della predetta Comunita' dei dati generali del progetto in questione.
3. La costruzione viene effettuata
sotto il controllo tecnico dell'ANPA che vigila sulla rispondenza della costruzione
ai progetti approvati dall'ANPA stessa.
Art. 42 Collaudi.
1. Il collaudo degli impianti
di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e'
eseguito con le modalita' di cui agli articoli 43, 44, e 45, per i tipi di impianti
definiti all'articolo 7 lettere a), c), d), e), f).
2. Con le norme di esecuzione
del presente decreto sono stabilite le modalita' per l'esecuzione delle prove di
collaudo per altri impianti nucleari. Dette norme possono prevedere procedure semplificate
rispetto a quelle previste dal presente capo.
Art. 43 Prove non nucleari.
1. Ultimata la costruzione
delle parti dell'impianto, di cui all'articolo 41, o di qualunque altra parte ritenuta
dall'ANPA rilevante ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria,
il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e' tenuto ad eseguirne mediante
prove non nucleari la verifica. Copia dei verbali delle prove e' trasmessa dal titolare
all'ANPA.
2. Il titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta e' altresi tenuto procedere all'esecuzione delle prove combinate
dell'impianto antecedenti al caricamento del combustibile e, ove trattisi di impianti
di trattamento di combustibili irradiati, antecedenti all'immissione di combustibile
irradiato, previa approvazione da parte dell'ANPA di un programma delle prove stesse.
Per le prove dichiarate dalla stessa ANPA rilevanti ai fini della sicurezza, le
specifiche tecniche di ogni singola prova devono essere approvate prima della loro
esecuzione. L'ANPA ha facolta' di introdurre, nelle specifiche tecniche delle prove,
opportune modifiche e prescrizioni aggiuntive attinenti alla sicurezza. Delle modalita'
di esecuzione delle prove e' redatto apposito verbale. Copia del verbale delle prove
e' trasmessa dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta all'ANPA.
3. L'ANPA ha facolta' di far
assistere alle prove di cui ai commi 1 e 2 propri ispettori. In tal caso il verbale
e' redatto in contraddittorio.
4. L'esecuzione delle prove
avviene sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.
5. A compimento di tutte le
prove antecedenti al caricamento del combustibile e, ove si tratti di impianti di
trattamento di combustibili irradiati, di quelle antecedenti l'immissione di combustibile
irradiato, l'ANPA rilascia al titolare della autorizzazione o del nulla osta apposita
certificazione del loro esito attestante che l'impianto dal punto di vista della
sicurezza nucleare e della protezione sanitaria e' idoneo al caricamento del combustibile
o, per gli impianti di trattamento di combustibile irradiato, alla immissione di
detto combustibile.
Art. 44 Prove nucleari.
1. Il titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta, prima di procedere alla esecuzione d prove ed operazioni con combustibile
nucleare ivi comprese quelle di caricamento del combustibile stesso, ovvero qualora
si tratti i impianti di trattamento di combustibili irradiati, prima di procedere
all'esecuzione di prove con combustibile irradiato, ivi compresa quella della sua
immissione nell'impianto stesso, deve ottenere l'approvazione del programma generale
di dette prove da parte dell'ANPA ed il rilascio, da parte dello stesso, di un permesso
per l'esecuzione di ciascuna di esse.
2. Al fine di ottenere l'approvazione
di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e' tenuto a
presentare all'ANPA la seguente documentazione:
a) rapporto finale di sicurezza;
b) regolamento di esercizio;
c) manuale di operazione;
d) programma generale di prove
con combustibile nucleare o con combustibile irradiato;
e) certificato di esito favorevole
delle prove precedenti al caricamento del combustibile o alla immissione di combustibile
irradiato comprese quelle relative a contenitori in pressione destinati a contenere
comunque sostanze radioattive;
f) organigramma del personale
preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti
agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti
di idoneita';
g) proposte di prescrizioni tecniche.
3. Il titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta deve presentare, a richiesta dell'ANPA, ogni altra documentazione
ritenuta necessaria, concernente la sicurezza e la protezione sanitaria dell'impianto.
4. L'ANPA, esaminata la documentazione
esibita, sentita la Commissione tecnica, provvede alla approvazione del programma
generale di prove nucleari. L'approvazione da parte dell'ANPA del programma generale
di prove nucleari e' subordinata all'approvazione da parte del prefetto, del piano
di emergenza esterna, con le modalita' previste dal capo X.
5. Al fine di ottenere il permesso
per l'esecuzione dei singoli gruppi di prove nucleari, il titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta e' tenuto a presentare all'ANPA le specifiche dettagliate di ciascuna
di esse. Le specifiche dettagliate devono contenere gli elementi atti ad accertare
che sono state adottate tutte le misure per garantire alle prove la maggiore sicurezza
e l'efficacia in relazione alle particolari caratteristiche dell'impianto soggette
al controllo.
6. L'ANPA rilascia il permesso per
l'esecuzione dei singoli gruppi di prove nucleari condizionandolo alla osservanza
delle prescrizioni tecniche con la possibilita' di indicare a quali di esse si possa
derogare con la singola prova e quali ulteriori prescrizioni debbono invece essere
eventualmente adottate. L'ANPA ha anche facolta' di chiedere che siano studiate
ed eseguite prove particolari rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e protezione
sanitaria.
7. L'ANPA puo' altresi' concedere
al titolare dell'autorizzazione o del nulla osta l'approvazione di singoli gruppi
di prove nucleari anche prima che sia intervenuta l'approvazione dell'intero programma
generale; in tal caso il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta non puo'
eseguire i detti singoli gruppi di prove fino a che non abbia ottenuto, da parte
dell'ANPA, l'approvazione del programma generale delle prove nucleari stesse.
8. Le prove nucleari sono eseguite
dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta, che ne e' responsabile a tutti
gli effetti. Lo stesso e' responsabile della esattezza dei calcoli dei progetti
e delle dimostrazioni di sicurezza.
Art. 45 Verbali, relazioni e certificazioni delle prove nucleari.
1. Per ogni prova nucleare
il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e' tenuto a misurare e registrare
i dati come previsto dalle specifiche approvate con la procedura dell'articolo precedente;
copia di tali dati, inclusa nel relativo verbale, e' trasmessa all'ANPA al termine
della prova stessa.
2. Le modalita' con le quali
ciascuna prova nucleare e' stata eseguita d il suo esito devono constare da apposita
relazione predisposta dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta. Copia della
relazione deve essere trasmessa dallo stesso all'ANPA.
3. L'ANPA ha comunque la facolta'
di fare assistere propri ispettori all'esecuzione delle prove nucleari ed in tal
caso il verbale e' redatto in contraddittorio. L'ANPA rilascia al titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta apposite certificazioni dell'esito dei singoli gruppi di prove
nucleari.
4. Nei casi in cui le modalita' di
esecuzione di una prova nucleare non rispondano a quelle previste dalle specifiche
tecniche e alle prescrizioni aggiuntive di cui al quinto e sesto comma dell'articolo
precedente, l'ispettore dell'ANPA presente sul posto ha facolta' di sospendere lo
svolgimento della prova stessa, previa contestazione ed invito al titolare ad adeguare
le modalita' di esecuzione a quelle previste dalle specifiche approvate.
Art. 46 Regolamento di esercizio.
1. Il regolamento di esercizio,
necessario per gli impianti di cui agli articoli 36 e 37, e' approvato dall'ANPA,
sentita la Commissione tecnica.
Art. 47 Manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali.
1. Il manuale di operazione
di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), deve contenere in allegato un manuale
di istruzioni per le situazioni eccezionali, che possono insorgere nell'impianto
e che determinano la previsione o il verificarsi di una emergenza nucleare.
2. Il manuale di operazione
deve altresi' contenere la identificazione del personale addetto all'impianto, che,
in caso di insorgenza di situazioni eccezionali, deve essere adibito a mansioni
di pronto intervento.
Art. 48 Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi evenienza.
1. Dal momento in cui il combustibile
nucleare e' presente nell'impianto, deve essere assicurata in ogni caso, ai fini
della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, la permanenza del personale
indispensabile che non puo' abbandonare il posto di lavoro senza preavviso e senza
avvenuta sostituzione.
2. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri per
il lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita l'ANPA, stabilisce
per ciascun impianto il numero e la qualifica degli addetti soggetti all'obbligo
di cui al comma 1.
3. In ottemperanza al decreto
del Ministro il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta, con ordine di servizio
affisso nel luogo di lavoro, stabilisce i turni nominativi del personal indispensabile,
ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, per le varie condizioni
di funzionamento.
4. Copia dell'ordine di servizio
e delle eventuali variazioni deve essere comunicata al prefetto, all'Ispettorato
del lavoro competente per territorio, agli organi del servizio sanitario nazionale
competenti per territorio ed all'ANPA.
Art. 49 Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto.
1. Per gli impianti di cui
all'articolo 7 lettere
a),
b),
c),
d),
e),
f), deve essere costituito
un Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto.
2. Il titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta e' tenuto a sottoporre all'approvazione dell'ANPA la composizione
di detto Collegio.
3. Il Collegio e' composto
da almeno quattro membri prescelti fra i tecnici che sovrintendono a servizi essenziali
per il funzionamento dell'impianto; di esso deve far parte l'esperto qualificato
di cui all'articolo 77. Il Collegio ha funzioni consultive, con i seguenti compiti:
a) esprimere parere preventivo
su ogni progetto di modifica dell'impianto o di sue parti;
b) esprimere parere preventivo
su ogni proposta di modifica alle procedure di esercizio dell'impianto;
c) esprimere parere preventivo
su programmi di esperienze, prove ed operazioni di carattere straordinario da eseguire
sull'impianto;
d) rivedere periodicamente lo svolgimento
dell'esercizio dell'impianto, esprimendo il proprio parere unitamente ad eventuali
raccomandazioni relative alla sicurezza e protezione;
e) elaborare il piano di emergenza
interna dell'impianto e provvedere a sue eventuali modifiche successive, d'intesa
col comando provinciale dei vigili del fuoco;
f) assistere il direttore responsabile
di turno o il capo impianto nella adozione delle misure che si rendono necessarie
per fronteggiare qualsiasi evento o anormalita' che possa far temere l'insorgere
di un pericolo per l'incolumita' pubblica o di danno alle cose.
4. Nel caso previsto dalla
lettera f) assiste alle riunioni del Collegio di sicurezza dell'impianto un esperto
nucleare designato dall'ANPA; negli altri casi tale esperto ha la facolta' di intervenire
alle riunioni. Alle riunioni del Collegio di sicurezza dell'impianto possono inoltre
partecipare funzionari rappresentanti delle amministrazioni interessate.
5. Tra i componenti del Collegio
di sicurezza devono esser designati due tecnici incaricati di esplicare le funzioni
di collegamento con le autorita' competenti per gli adempimenti relativi allo stato
di emergenza nucleare di cui al capo X.
Art. 50 Licenza di esercizio.
1. La licenza di esercizio
e' accordata per fasi successive d esercizio, correlative all'esito positivo di
successivi gruppi di prove nucleari e determina limiti e condizioni che l'esercente
e' tenuto ad osservare.
2. L'istanza intesa ad ottenere
la licenza di esercizio di ciascuna fase e' presentata al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Ogni istanza deve essere corredata dei certificati
di esito positivo del gruppo di prove nucleari relative e della dimostrazione che
le caratteristiche dell'impianto consentono di prevedere una fase di esercizio sicuro
entro determinati limiti e condizioni. Copia dell'istanza, corredata della copia
della detta documentazione, deve essere contemporaneamente presentata all'ANPA.
3. L'ANPA, esaminata l'istanza
e la documentazione, sentita, per gli impianti di cui agli articoli 36 e 37, la
Commissione tecnica, trasmette al Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato
il proprio parere, prescrivendo eventualmente l'osservanza di determinati limiti
e condizioni per l'esercizio.
4. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato rilascia la licenza di esercizio, condizionandola
all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall'ANPA che vigila sulla
loro osservanza.
5. L'esercente dee tenere aggiornati
in tutte le fasi, gli appositi registri di esercizio. L'esercente e' tenuto inoltre
ad osservare le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e gli obblighi
di cui al Capo X.
Art. 51 Reattori di ricerca.
1. Per gli impianti con reattore
di ricerca di potenza non superiore a 100 chilowatt termici non si applica la procedura
prevista dagli articoli 38 e 39.
2. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, prima del rilascio della autorizzazione o del
nulla osta, richiede il parere dell'ANPA, che lo rilascia sentita la Commissione
tecnica.
3. Per i reattori di ricerca di potenza
maggiore si applicano integralmente le disposizioni previste dal presente capo.
Art. 52 Depositi e complessi nucleari sottocritici.
1. L'esercizio di un deposito
di materie fissili speciali o di combustibili nucleari di cui all'articolo 7 lettera
g) e quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all'articolo 7 lettera b),
sono subordinati all'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'interno del lavoro e della previdenza
sociale e della sanita', sentito il parere dell'ANPA che lo rilascia sentita la
Commissione tecnica se si tratta di combustibili nucleari irradiati. Nel decreto
di autorizzazione possono essere stabilite speciali prescrizioni.
Art. 53 Depositi temporanei ed occasionali.
1. Il deposito temporaneo ed
occasionale di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non irradiati,
purche' conservati negli imballaggi di trasporto e nelle quantita' autorizzate per
le singole spedizioni, puo' essere costituito per non oltre trenta giorni con il
nulla osta del prefetto che lo rilascia secondo le procedure del decreto di cui
all'articolo 27, ferme tutte le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962,
n. 1860, sull'obbligo della garanzia finanziaria per la responsabilita' civile di
cui agli articoli 19, 20 e 21 della stessa legge. Per i depositi di zona portuale
e aeroportuale il nulla osta e' rilasciato dal comando di porto, sentito il dirigente
dell'ufficio di sanita' marittima, o dal direttore della circoscrizione aeroportuale.
2. Del deposito temporaneo
ed occasionale deve essere data preventiva comunicazione all'ANPA ed al comando
provinciale dei vigili del fuoco e nei casi di deposito in zona portuale o aeroportuale,
anche al prefetto.
3. La sosta tecnica in corso
di trasporto effettuata per non oltre ventiquattro ore non e' soggetta alle disposizioni
del presente articolo.
Art. 54 Sorveglianza locale della radioattivita' ambientale.
1. Il titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta e l'esercente sono tenuti a provvedere alle attrezzature per la
sorveglianza permanente del grado di radioattivita' dell'atmosfera, delle acque,
del suolo e degli alimenti nelle zone sorvegliate e nelle zone limitrofe ed alle
relative determinazioni.
Art. 55 Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari.
1. L'esecuzione delle operazioni
connesse alla disattivazione di un impianto nuleare e' soggetta ad autorizzazione
preventiva da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale
e della sanita', la regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA, su istanza
del titolare della licenza. Detta autorizzazione e' rilasciata, ove necessario,
per singole fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto.
2. La suddivisione in fasi
intermedie deve essere giustificata nell'ambito di un piano globale di disattivazione,
da allegare all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase.
3. Per ciascuna fase, copia
dell'istanza di autorizzazione deve essere inviata alle amministrazioni di cui al
comma 1 e all'ANPA, unitamente al piano delle operazioni da eseguire, a una descrizione
dello stato dell'impianto, comprendente anche l'inventario delle materie radioattive
presenti, all'indicazione dello stato dell'impianto stesso al termine della fase,
alle analisi di sicurezza concernenti le operazioni d eseguire e lo stato dell'impianto
a fine operazioni, all'indicazione della destinazione dei materiali radioattivi
di risulta, ad una stima degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma di
radioprotezione anche per l'eventualita' di un'emergenza. Nel piano il titolare
della licenza di esercizio propone altresi' i momenti a partire dai quali vengono
meno i presupposti tecnici per l'osservanza delle singole disposizioni del presente
decreto e delle prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.
Art. 56 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione - Svolgimento
delle operazioni.
1. Le Amministrazioni di cui
all'articolo 55 trasmettono all'ANPA, non oltre sessanta giorni dal ricevimento
della documentazione prevista allo stesso articolo 55, le proprie eventuali osservazioni.
2. L'ANPA, esaminata l'istanza
di autorizzazione e la relativa documentazione e tenendo conto delle osservazioni
delle amministrazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette alle stesse amministrazioni
una relazione con le proprie valutazioni e con l'indicazione degli eventuali limiti
e condizioni da osservare.
3. Le amministrazioni di cui
al comma 2, non oltre trenta giorni dal ricevimento della relazione trasmettono
le loro osservazioni finali all'ANPA la quale, sentita la Commissione tecnica, predispone
e trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio
parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni.
4. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo
55, condizionandola all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall'ANPA.
5. L'esecuzione delle operazioni
avviene sotto la vigilanza dell'ANPA che, in relazione al loro avanzamento e sulla
base di specifica istanza del titolare dell'autorizzazione, verifica l'effettivo
venir meno dei presupposti tecnici per l'osservanza delle singole disposizioni del
presente decreto e delle prescrizioni emanate.
Art. 57 Rapporto conclusivo.
1. Il titolare dell'autorizzazione,
al termine delle operazioni di cui all'articolo 56, trasmette all'ANPA uno o piu'
rapporti atti a documentare le operazioni eseguite e lo stato dell'impianto e del
sito.
2. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le amministrazioni interessate e l'ANPA, emette,
con proprio decreto, le eventuali prescrizioni connesse con lo stato dell'impianto
e del sito al termine delle operazioni.
Art. 58 Inosservanza delle prescrizioni; sospensioni; revoche.
1. Il titolare dei provvedimenti
autorizzativi di cui al presente capo e' tenuto alla esecuzione dei progetti come
approvati dall'ANPA.
Egli deve altresi' osservare
le prescrizioni impartite con detti provvedimenti.
2. Nel caso di inosservanza
delle prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione, nel nulla osta o nella
licenza di esercizio, oppure di difformita' della esecuzione dai progetti approvati
dall'ANPA, il Ministro dell'industria e del commercio e dell'artigianato contesta
all'interessato l'inosservanza.
Quest'ultimo puo' fornire le
proprie giustificazioni entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto,
sentita l'ANPA, puo' imporre al titolare delle autorizzazioni, del nulla osta o
all'esercente di adempiere, in un termine stabilito, alle modifiche delle opere
di esecuzione, ovvero alla osservanza delle prescrizioni.
3. Nel caso di inottemperanza
agli adempimenti suddetti da parte del titolare delle autorizzazioni, del nulla
osta o da parte dell'esercente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
qualora ricorrano motivi di urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della protezione
sanitaria dei lavoratori e della popolazione, puo' sospendere con proprio decreto,
per una durata di tempo non superiore a sei mesi, l'autorizzazione, il nulla osta
o la licenza di esercizio.
4. Nei casi di constatata grave
o ripetuta inottemperanza agli adempimenti di cui al comma 2, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato revoca con proprio decreto l'autorizzazione, il
nulla osta o la licenza di esercizio.
5. Prima dell'adozione dei
provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato deve sentire la Commissione tecnica, di cui all'articolo 9, per
gli impianti di cui agli articoli 36 e 37, e nei casi di revoca deve procedere di
intesa con i Ministri per l'interno, per il lavoro e della previdenza sociale, per
la sanita' e le altre amministrazioni interessate, sentita l'ANPA.
6. Nei provvedimenti di sospensione
o di revoca devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per assicurare
la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.
Capo VIII - PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI.
Art. 59 Attivita' disciplinate - Vigilanza.
1. Le norme del presente capo
si applicano alle attivita' di cui all'articolo 1 alle quali siano addetti lavoratori
subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 60, ivi comprese le attivita'
esercitate dallo Stato, dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli
organi del servizio sanitario nazionale, dagli istituti di istruzione, dalle universita'
e dai laboratori di ricerca.
2. La vigilanza per la tutela
dai rischi da radiazioni dei lavoratori addetti alle attivita' di cui al comma 1
e' affidata, oltre che all'ANPA, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro e, nel caso di macchine radiogene,
agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.
3. E' fatta salva l'apposita
disciplina prevista per le attivita' di cui al capo IV.
4. Il rispetto delle norme
del presente capo non esaurisce gli obblighi cui sono tenuti i datori di lavoro,
i dirigenti, i preposti, i lavoratori e i medici competenti, ai sensi del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per il quale restano altresi' ferme le attribuzioni
in ordine alle funzioni di vigilanza stabilite ai sensi dello stesso decreto.
Art. 60 Definizione di lavoratore subordinato.
1. Agli effetti delle disposizioni
di cui all'articolo 59 per lavoratore subordinato si intende ogni persona che presti
il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti a
servizi domestici e familiari, con rapporti di lavoro subordinato anche speciale.
Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di societa', anche di fatto,
e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria
e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare
le loro scelte professionali. Sono altresi' equiparati gli allievi degli istituti
di istruzione e universitari, e i partecipanti ai corsi di formazione professionale,
nonche' coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestino presso terzi la propria opera
professionale.
2. E' vietato adibire alle attivita'
disciplinate dal presente decreto i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973,
n. 877.
Art. 61 Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti.
1. I datori di lavoro ed i
dirigenti che rispettivamente eserciscono e dirigono le attivita' disciplinate dal
presente decreto ed i preposti che vi sovraintendono devono, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste
dal presente capo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.
2. I datori di lavoro, prima
dell'inizio delle attivita' di cui al comma 1, debbono acquisire da un esperto qualificato
di cui all'articolo 77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni
di radioprotezione inerenti alle attivita' stesse. A tal fine i datori di lavoro
forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie.
La relazione costituisce il documento di cui all'articolo 4 comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni
ionizzanti.
3. Sulla base delle indicazioni della
relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all'articolo 80,
i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in particolare:
a) provvedere affinche' gli
ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto
delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82, individuati, delimitati,
segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato.
b) provvedere affinche' i lavoratori
interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle
disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82.
c) predisporre norme interne
di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di
dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare
nelle zone controllate;
d) fornire ai lavoratori, ove
necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai
rischi cui sono esposti;
e) rendere edotti i lavoratori,
nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione
alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle
norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza
delle prescrizioni mediche, delle modalita' di esecuzione del lavoro e delle norme
interne di cui alla lettera
c);
f) provvedere affinche' i singoli
lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera
c), usino i mezzi di cui alla
lettera d) ed osservino le modalita' di esecuzione del lavoro di cui alla lettera
e);
g) provvedere affinche' siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona,
la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante
appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per
quelle non sigillate in corso di manipolazione;
h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate
dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonche' assicurare l'accesso
alla documentazione di sorveglianza fisica di cui all'articolo 81 concernente il
lavoratore stesso;
4. Per gli obblighi previsti nel comma
3 ad esclusione di quelli previsti alla lettera
f), nei casi in cui occorre
assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 75, i datori di lavoro,
dirigenti e preposti di cui al comma 1 devono avvalersi degli esperti qualificati
di cui all'articolo 77 e, per gli aspetti medici, dei medici di cui all'articolo
83; nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi sono tenuti
comunque ad adempiere alle disposizioni di cui alle lettere
c),
e),
f), nonche' a fornire i mezzi
di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera
d).
4-bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente all'esperto qualificato
e al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro
con il lavoratore esposto.
5. Tutti gli oneri economici relativi
alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione sono a carico del datore
di lavoro.
Art. 62 Obblighi delle imprese esterne.
1. Il datore di lavoro di impresa
esterna di cui all'articolo 6, lettera
q) assicura, direttamente o
mediante accordi contrattuali con i terzi, la tutela dei propri lavoratori dai rischi
da radiazioni ionizzanti in conformita' alle disposizioni del presente capo ed a
quelle emanate in applicazione di esso.
2. In particolare il datore
di lavoro dell'impresa esterna e' tenuto a:
a) assicurare per quanto di
propria competenza il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2, lettere
a) e
b) e dei limiti di esposizione
di cui all'articolo 96;
b) rendere edotti i lavoratori,
nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, delle
norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'articolo 61,
lettera
e), fatto salvo l'obbligo dei
terzi di informazione specifica sui rischi di cui all'articolo 63;
c) curare che vengano effettuate
le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni
siano riportate nelle schede personali di cui all'articolo 81;
d) curare che i lavoratori
vengano sottoposti alla sorveglianza medica e che i relativi giudizi di idoneita'
siano riportati nel documento sanitario personale di cui all'articolo 90;
e) istituire per ogni lavoratore
e consegnare al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione
di cui al comma 3 ed assicurarsi della sua compilazione.
3. Con il decreto di cui all'articolo
81, comma 6, sono stabilite le modalita' di istituzione e di tenuta del libretto
personale di radioprotezione di cui al comma 2, lettera
e); il libretto deve in particolare
contenere i dati relativi alla valutazione delle dosi inerenti all'attivita' svolta,
nonche' i giudizi medici di idoneita' e le relative limitazioni di validita'.
4. L'attivita' di datore di
lavoro delle imprese esterne e' soggetta a notifica al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o a autorizzazione rilasciata dallo stesso Ministero, in relazione
all'entita' dei rischi cui i lavoratori possono essere esposti, nei casi e con le
modalita' stabilite con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministero della sanita', sentita l'ANPA.
5. Gli obblighi di notifica
o di autorizzazione non si applicano alle amministrazioni che esercitano la vigilanza
ai sensi del presente decreto.
Art. 63 Obblighi degli esercenti zone controllate che si avvalgono di lavoratori
esterni.
1. Gli esercenti una o piu' zone controllate,
i quali si avvalgono di lavoratori esterni, sono tenuti ad assicurarne la tutela
dai rischi da radiazioni ionizzanti, direttamente o mediante accordi contrattuali
con l'impresa esterna da cui detti lavoratori dipendono oppure con il lavoratore
stesso, se autonomo, e rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente
collegati con il tipo di zona controllata e di prestazione richiesta ai lavoratori
esterni.
2. In particolare, per ogni lavoratore
esterno che effettua prestazioni in zona controllata l'esercente la zona controllata
e' tenuto a:
a) accertarsi, tramite il libretto
personale di radioprotezione di cui all'articolo 62, che il lavoratore, prima di
effettuare la prestazione nella zona controllata, sia stato riconosciuto idoneo
da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;
b) assicurarsi che il lavoratore
esterno abbia ricevuto o comunque riceva, oltre alla informazione di cui all'articolo
62, lettera b), una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari
della zona controllata ove la prestazione va effettuata;
c) assicurarsi che il lavoratore
esterno sia dotato dei mezzi di protezione individuale, ove necessari;
d) accertarsi che il lavoratore
esterno sia dotato dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al
tipo di prestazione e che fruisca della sorveglianza dosimetrica ambientale eventualmente
necessaria;
e) curare il rispetto, per quanto
di propria competenza, dei principi generali di cui all'articolo 2 lettere a) e
b) e dei limiti di esposizione di cui all'articolo 96;
f) adottare le misure necessarie
affinche' vengano registrati sul libretto individuale di radioprotezione le valutazioni
di dose inerenti alla prestazione.
Art. 64 Protezione dei lavoratori autonomi.
1. I lavoratori autonomi che svolgono attivita' che comportano la classificazione
come lavoratori esposti sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela,
agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli obblighi di cui
agli articoli 63 e 67 gli esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi
sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che siano
direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta.".
Art. 65 Altre attivita' presso terzi.
1. Fuori dei casi previsti
negli articoli 62, 63 e 67, il datore di lavoro per conto del quale lavoratori subordinati
o ad essi equiparati prestano la propria opera presso uno o piu' impianti, stabilimenti,
laboratori o sedi gestiti da terzi, ove vengono svolte attivita' disciplinate dal
presente decreto tali da comportare per i lavoratori anzidetti la classificazione
di lavoratori esposti, e' tenuto ad assicurare la tutela dei lavoratori dai rischi
da radiazioni ionizzanti in conformita' alle norme del presente capo ed alle disposizioni
emanate in applicazione di esso, in relazione all'entita' complessiva del rischio.
2. Il datore di lavoro deve
svolgere presso i terzi esercenti le azioni necessarie affinche' venga comunque
assicurato il rispetto di quanto disposto al comma 1, anche ai fini del coordinamento
delle misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi,
derivanti dalle disposizioni del presente capo, per gli aspetti operativi della
radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attivita' da essi svolta
e dell'intervento che i lavoratori sono chiamati a compiere.
Art. 66 Molteplicita' di datori di lavoro.
1. Nel caso di lavoratori quali
svolgono per piu' datori di lavoro attivita' che li espongono a rischi di radiazioni
ionizzanti, ciascun datore di lavoro e' tenuto a richiedere agli altri datori di
lavoro ed ai lavoratori, e a fornire quando richiesto, le informazioni necessarie
al fine di garantire il rispetto delle norme del presente capo e, in particolare,
dei limiti di dose.
Art. 67 Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito
aziendale.
1. I datori di lavoro e i dirigenti
che eserciscono e dirigono le attivita' indicate nell'articolo 59 ed i preposti
che vi sovraintendono, devono rendere edotti, in relazione alle mansioni cui sono
addetti, i lavoratori autonomi e quelli dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito
aziendale attivita' diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei rischi
specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui siano chiamati a prestare la
loro opera. Essi devono inoltre fornire ai predetti lavoratori i necessari mezzi
di protezione ed assicurarsi dell'impiego di tali mezzi.
2. E' vietato adibire i lavoratori
di cui al comma 1 ad attivita' che li espongono al rischio di superare i limiti
di dose fissati per gli stessi ai sensi dell'articolo 96.
Art. 68 Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori devono:
a) osservare le disposizioni
impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale
e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
b) usare secondo le specifiche
istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica
predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente
al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e
dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonche' le
eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
d) non rimuovere ne' modificare,
senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza,
di segnalazione, di protezione e di misurazione;
e) non compiere, di propria
iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere
la protezione e la sicurezza;
f) sottoporsi alla sorveglianza
medica ai sensi del presente decreto.
2. I lavoratori che svolgono,
per piu' datori di lavoro, attivita' che li espongano al rischio da radiazioni ionizzanti,
devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attivita' svolte presso gli
altri, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 66. Analoga dichiarazione
deve essere resa per eventuali attivita' pregresse. I lavoratori esterni sono tenuti
ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate
prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.
Art. 68-bis Scambio di informazioni.
1. Su motivata richiesta di autorita' competenti anche di altri paesi appartenenti
all'Unione europea o di soggetti, anche di detti paesi, che siano titolari di incarichi
di sorveglianza fisica o medica della radioprotezione del lavoratore, il lavoratore
trasmette alle autorita' o ai soggetti predetti le informazioni relative alle dosi
ricevute. La richiesta delle autorita' o dei soggetti di cui sopra deve essere motivata
dalla necessita' di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di
esprimere giudizi in ordine all'idoneita' a svolgere mansioni che comportino la
classificazione del lavoratore in categoria A oppure, comunque, di tenere sotto
controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore.
Art. 69 Disposizioni particolari per le lavoratrici.
1. Ferma restando l'applicazione
delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le donne gestanti
non possono svolgere attivita'
in zone classificate o, comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro
ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici
di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato.
3. E' altresi' vietato adibire
le donne che allattano ad attivita' comportanti un rischio di contaminazione.
Art. 70 Apprendisti e studenti.
1. Ai fini del presente capo
gli apprendisti e gli studenti sono suddivisi nelle categorie definite ai sensi
dell'articolo 82.
Art. 71 Minori.
1. I minori di anni diciotto
non possono esercitare attivita' proprie dei lavoratori esposti.
2. Gli apprendisti e gli studenti,
ancorche' minori di anni diciotto, possono ricevere dosi superiori ai limiti previsti
per le persone del pubblico in relazione alle specifiche esigenze della loro attivita'
di studio o di apprendistato, secondo le modalita' di esposizione stabilite ai sensi
dell'articolo 96.
Art. 72 Ottimizzazione della protezione.
1. In conformita' ai principi
generali di cui al capo I del presente decreto, nell'esercizio delle attivita' di
cui all'articolo 59 il datore di lavoro e' tenuto ad attuare tutte le misure di
sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello
piu' basso ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e sociali.
2. Ai fini di quanto previsto
dal comma 1, gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature, le modalita' operative
concernenti le attivita' di cui all'articolo 59 debbono essere rispondenti alle
norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantire un equivalente livello di radioprotezione.
Art. 73 Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di esposizione.
1. I datori di lavoro, i dirigenti
ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono adottare
i provvedimenti idonei ad evitare che vengano superati i limiti di dose fissati,
per le diverse modalita' di esposizione, con il decreto di cui all'articolo 96,
per:
a) i lavoratori esposti;
b) gli apprendisti e studenti;
c) i lavoratori non esposti;
d) i lavoratori autonomi e
dipendenti da terzi di cui al precedente articolo 67.
2. I soggetti di cui al comma
1 debbono altresi' adottare i provvedimenti idonei ad assicurare il rispetto dei
limiti e delle condizioni di esposizione fissati con il decreto di cui all'articolo
96 per le lavoratrici, le apprendiste e le studentesse in eta' fertile.
3. Le disposizioni di cui al
comma 1 non si applicano ai casi di cui all'articolo 96, comma 5.
Art. 74 Esposizioni accidentali o di emergenza.
1. Dopo ogni esposizione accidentale
o di emergenza i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, devono acquisire dall'esperto qualificato
una apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze ed i motivi
dell'esposizione stessa per quanto riscontrabili dall'esperto qualificato, nonche'
la valutazione delle dosi relativamente ai lavoratori interessati. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 91.
2. I lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani di cui al capo X
devono essere preventivamente resi edotti, oltre che dei rischi connessi all'esposizione,
anche del fatto che, durante l'intervento possano essere sottoposti ad esposizione
di emergenza e, conseguentemente, dotati di adeguati mezzi di protezione in relazione
alle circostanze in cui avviene l'intervento medesimo.
3. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanita', per il coordinamento della protezione civile e dell'industria del
commercio e dell'artigianato sono stabilite
le modalita' e i livelli di esposizioni dei lavoratori e del personale di intervento.
4. Per le attivita' estrattive
gli interventi di soccorso sono effettuati da personale volontario appositamente
addestrato.
Art. 75 Sorveglianza fisica.
1. La sorveglianza fisica della
protezione dei lavoratori e della popolazione deve essere effettuata ove le attivita'
svolte comportino la classificazione degli ambienti di lavoro in una o piu' zone
controllate o sorvegliate, ovvero comportino la classificazione degli addetti come
lavoratori esposti.
2. I datori di lavoro esercenti
le attivita' disciplinate dal presente decreto devono provvedere ad assicurare la
sorveglianza fisica, effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto
di cui all'articolo 82, sulla base delle indicazioni della relazione di cui all'articolo
61, comma 2, e, successivamente, di quella di cui all'articolo 80, comma 1.
Art. 76 Servizi di dosimetria.
1. Ferme restando le competenze
previste dalla vigente normativa, chiunque svolge attivita' di servizio di dosimetria
individuale, anche per le attivita' disciplinate al capo IV, e' soggetto alla vigilanza
dell'ANPA e, a tale fine, comunica all'ANPA medesima, entro trenta giorni, l'avvenuto
inizio delle attivita'.
2. I soggetti di cui al comma
1 trasmettono all'ISPESL e all'ANPA, con le modalita' da questa specificate, i risultati
delle misurazioni effettuate, ai fini del loro inserimento in un archivio nazionale
dei lavoratori esposti, da istituire con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sentita l'ANPA.
Art. 77 Esperti qualificati.
1. Il datore di lavoro deve
assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati.
2. Il datore di lavoro deve
comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio e, per
le attivita' estrattive, anche all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente
per territorio, i nominativi degli esperti qualificati prescelti, allegando altresi'
la dichiarazione di accettazione dell'incarico.
3. E' consentito che mansioni
strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza fisica della protezione contro
le radiazioni, siano affidate dal datore di lavoro a personale non provvisto dell'abilitazione
di cui all'articolo 78, scelto d'intesa con l'esperto qualificato e che operi secondo
le direttive e sotto la responsabilita' dell'esperto qualificato stesso.
4. Il datore di lavoro e' tenuto
a fornire i mezzi e le informazioni, nonche' ad assicurare le condizioni necessarie
all'esperto qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti.
5. Le funzioni di esperto qualificato
non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro ne' dai dirigenti
che eserciscono e dirigono l'attivita' disciplinata, ne' dai preposti che ad essa
sovrintendono, ne' dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2.
Art. 78 Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo.
1. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita',
e' istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo
degli esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:
a) abilitazione di primo grado,
per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che
accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV;
b) abilitazione di secondo
grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene
con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie
radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo,
s tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104
neutroni al secondo;
c) abilitazione di terzo grado,
per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'articolo 7 del capo
II del presente decreto e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di
cui alle lettere
a) e
b).
2. L'abilitazione di grado
superiore comprende quelle di grado inferiore.
3. Con lo stesso decreto di
cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i titoli di studio e la qualificazione
professionale, nonche' le modalita' per la formazione professionale, per l'accertamento
ella capacita' tecnica e professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco di
cui al comma 1 e per l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo
restando quanto stabilito all'articolo 93 per i casi di inosservanza dei compiti.
Art. 79 Attribuzioni dell'esperto qualificato.
1. L'esperto qualificato, nell'esercizio
della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve:
a) effettuare la valutazione
di radioprotezione di cui all'articolo 61 e dare indicazioni al datore di lavoro
nella attuazione dei compiti di cui al predetto articolo ad esclusione di quelli
previsti alle lettere
f) e
h);
b) effettuare l'esame e la
verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed
in particolare:
1) procedere all'esame preventivo
e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica,
dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione
delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonche'
delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle
condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
2) effettuare la prima verifica,
dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali
modifiche apportate alle stesse;
3) eseguire la verifica periodica
dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
4) effettuare la verifica periodica
delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
c) effettuare una sorveglianza
ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
d) procedere alla valutazione
delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
e) assistere, nell'ambito delle
proprie competenze, il datore d lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle
azioni da compiere in caso di incidente.
2. La valutazione della dose
individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne deve
essere eseguita, a norma dell'articolo 75, mediante uno o piu' apparecchi di misura
individuali nonche' in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al
comma 1, lettera
c).
3. La valutazione della dose
individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni interne deve
essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.
4. Qualora la valutazione individuale
delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni
impossibile o insufficiente, la valutazione di essa puo' essere effettuata sulla
scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni
individuali compiute su altri lavoratori esposti.
5. La valutazione della dose
ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che non sono classificati in categoria
A puo' essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente
di lavoro.
6. L'esperto qualificato comunica
per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi
ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicita' almeno annuale,
al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori
esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle
valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario,
tempestivamente aggiornata.
7. L'esperto qualificato deve
inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza
fisica della protezione della popolazione secondo i principi di cui al capo IX del
presente decreto; in particolare deve effettuare la valutazione preventiva dell'impegno
di dose derivante dall'attivita' e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o
impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni normali, nonche'
la valutazione delle esposizioni in caso di incidente. A tal fine i predetti gruppi
di riferimento debbono essere identificati sulla base di valutazioni ambientali,
adeguate alla rilevanza dell'attivita' stessa, ce tengano conto delle diverse vie
di esposizione.
Art. 80 Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti.
1. In base alle valutazioni
relative all'entita' del rischio, l'esperto qualificato indica, con apposita relazione
scritta, al datore di lavoro:
a) l'individuazione e la classificazione
delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
b) la classificazione dei lavoratori
addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attivita' che questi
debbono svolgere;
c) la frequenza delle valutazioni
di cui all'articolo 79;
d) tutti i provvedimenti di
cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica,
di cui all'articolo 75, dei lavoratori esposti e della popolazione;
e) la valutazione delle dosi
ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi
di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera
c).
2. Il datore di lavoro provvede
ai necessari adempimenti sulla base delle indicazioni di cui al comma 1; si assicura
altresi' che l'esperto qualificato trasmetta al medico addetto alla sorveglianza
medica i risultati delle valutazioni di cui alla lettera
e) del comma 1 relative ai
lavoratori esposti, con la periodicita' prevista all'articolo 79, comma 6.
3. Il datore di lavoro garantisce
le condizioni per la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, tra
l'esperto qualificato e il servizio di prevenzione e protezione di cui all',articolo
8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. L'esperto qualificato e' in
particolare chiamato a partecipare alle riunioni periodiche di cui all'articolo
11 del decreto legislativo predetto.
Art. 81 Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione.
1. L'esperto qualificato deve
provvedere, per conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la
seguente documentazione:
a) la relazione di cui all'articolo
61, comma 2 e all'articolo 80, comma 1, relativa all'esame preventivo dei progetti
e delle eventuali modifiche, nonche' le valutazioni di cui all'articolo 79, comma
1, lettera
b), n. 1
e comma 7;
b) le valutazioni di cui all'articolo
79, comma 1, lettera
c), nonche' i verbali di controllo
di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera
b), nn. 3) e 4);
c) i verbali dei controlli
di cui al comma 1, lettera
b), n. 2), dello stesso articolo
79 e dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti, nonche' copia
delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute
esecutive;
d) le schede personali sulle quali
devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle
introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali,
di emergenza,
da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale
o da altre modalita' di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna
scheda;
e) le relazioni sulle circostanze
ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'articolo
74, comma 1, nonche' alle altre modalita' di esposizione.
e-bis) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati
utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.
2. Per i lavoratori di cui agli articoli
62 e 65 nelle schede personali devono essere annotati tutti i contributi alle esposizioni
lavorative individuali
con le modalità stabilite nel provvedimento di cui al comma 6.
3. Il datore di lavoro deve
conservare:
a) per almeno cinque anni dalla data
di compilazione la documentazione di cui al comma 1, lettera b);
b) sino a cinque anni dalla
cessazione dell'attivita' di impresa che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti
la documentazione di cui al comma 1, lettere
a) e
c);
c) sino alla cessazione del
rapporto di lavoro, o dell'attivita' dell'impresa comportante esposizione alle radiazioni
ionizzanti, mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni,
la documentazione di cui al comma 1, lettere
d),
e)
ed
e-bis).
4. Entro tre mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro o dell'attivita' d'impresa comportante esposizione alle radiazioni
ionizzanti
la documentazione di cui al comma 1, lettere
d),
e)
ed
e-bis) va consegnata al
medico addetto alla sorveglianza medica che provvede alla sua trasmissione, unitamente
al documento di cui all'articolo 90 all'Ispettorato medico centrale, che assicurera'
la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 90, comma
3.
5. In caso di cessazione definitiva
dell'attivita' di impresa, i documenti di cui al comma 1, lettere
a),
b) e
c), sono consegnati entro sei
mesi all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio che assicurera'
la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalita' previsti nel presente
articolo.
6. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate le modalita'
di tenuta della documentazione e sono approvati i modelli della stessa.
Art. 82 Modalita' di classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori ai
fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica.
1. Con decreto dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale della sanita', sentita l'ANPA, vengono stabiliti
e aggiornati:
a) i criteri per la classificazione
in zone degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione;
b) i criteri per l'adozione
della sorveglianza fisica e per la classificazione dei lavoratori in categorie;
c) le categorie di classificazione,
ai fini della radioprotezione, degli apprendisti e studenti di cui all'articolo
70.
2. Con lo stesso decreto sono disciplinate
particolari modalita' di esposizione cui i lavoratori possono essere eventualmente
soggetti.
3. I criteri, le categorie e le modalita'
di cui al comma 1 devono, nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti
dalle direttive del Consiglio delle Comunita' europee, garantire comunque, con la
massima efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori, degli apprendisti e degli
studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Art. 83 Sorveglianza medica.
1. Il datore di lavoro deve
provvedere ad assicurare mediante uno piu' medici la sorveglianza medica dei lavoratori
esposti e degli apprendisti e studenti in conformita' alle norme del presente capo
ed alle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82. Tale sorveglianza
e' basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro.
2. La sorveglianza medica dei
lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A e' assicurata tramite
medici competenti o medici autorizzati. La sorveglianza medica dei lavoratori di
categoria A e' assicurata tramite medici autorizzati.
3. Il datore di lavoro non
puo' assegnare le persone di cui al comma 1 ad alcuna attivita' che le esponga al
rischio di radiazioni ionizzanti qualora le conclusioni mediche vi si oppongano.
4. Il datore di lavoro deve
assicurare ai medici di cui al comma 1 le condizioni necessarie per lo svolgimento
dei loro compiti.
5. Il datore di lavoro deve
consentire ai medici di cui al comma 1 l'accesso a qualunque informazione o documentazione
che questi ritengano necessaria per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori
esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio
di idoneita' dei lavoratori.
6. Le funzioni di medico autorizzato
e d medico competente non possono essere assolte dalla persona fisica del datore
di lavoro ne dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attivita' disciplinata,
ne' dai preposti che ad essa sovrintendono, ne' dagli addetti alla vigilanza di
cui all'articolo 59, comma 2.
Art. 84 Visita medica preventiva.
1. Il datore di lavoro deve
provvedere a che i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'articolo
70, prima di essere destinati ad attivita' che li espongono alle radiazioni ionizzanti,
siano sottoposti a visita medica a cura del medico addetto alla sorveglianza medica.
2. Il datore di lavoro deve
altresi' rendere edotto il medico, all'atto della visita, della destinazione lavorativa
del soggetto, nonche' dei rischi, ancorche' di natura diversa da quella radiologica,
connessi a tale destinazione.
3. La visita medica preventiva
deve comprendere una anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali
esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti
medici, e un esame clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche
e di laboratorio, per valutare lo stato generale di salute del lavoratore.
4. In base alle risultanze
della visita medica preventiva lavoratori vengono classificati in:
a) idonei;
b) idonei a determinate condizioni;
c) non idonei.
5. Il medico comunica per iscritto
al datore di lavoro il giudizio di idoneita' ed i limiti di validita' del medesimo.
6. Il medico, nell'ambito della
visita preventiva nonche' in occasione delle visite previste dall'articolo 85, illustra
al lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi,
degli esami medici e radiotossicologici e gli comunica i risultati dei giudizi di
idoneita' che lo riguardano.
7. Con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti l'ISPESL, l'ISS e l'ANPA, sono definiti criteri indicativi per la valutazione
dell'idoneita' all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Art. 85 Visite mediche periodiche e straordinarie.
1. Il datore di lavoro deve
provvedere a che i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'articolo
70 siano sottoposti, a cura del medico addetto alla sorveglianza medica, a visita
medica periodica almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga variata
la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi tale destinazione. La visita
medica per i lavoratori di categoria A e per gli apprendisti e studenti ad essi
equiparati deve essere effettuata almeno ogni sei mesi. Le visite mediche, ove necessario,
sono integrate da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio.
2. Gli organi preposti alla
vigilanza di cui al comma 2 dell'articolo 59
e i medici addetti alla sorveglianza medica
possono disporre che dette visite siano ripetute con maggiore frequenza in tutti
i casi in cui le condizioni di esposizione e lo stato di salute dei lavoratori lo
esigano.
3. In base alle risultanze delle visite
mediche di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori sono classificati in:
a) idonei;
b) idonei a determinate condizioni;
c) non idonei;
d) lavoratori sottoposti a
sorveglianza medica dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni
ionizzanti.
4. Il datore di lavoro ha l'obbligo
di disporre la prosecuzione della sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno,
a giudizio del medico, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perche'
non idonei o trasferiti ad attivita' che non espongono ai rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico formulera' il giudizio
di idoneita' ai sensi del comma 3, al fine di un loro eventuale reinserimento in
attivita' con radiazioni.
5. Prima della cessazione del
rapporto di lavoro il datore di lavoro deve provvedere a che il lavoratore sia sottoposto
a visita medica. In tale occasione il medico deve fornire al lavoratore le eventuali
indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
6. Ferma restando la periodicita'
delle visite di cui al comma 1, nel periodo necessario all'espletamento e alla valutazione
delle indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il giudizio
di idoneita', di cui al comma 3, in precedenza formulato conserva la sua efficacia.
Art. 86 Allontanamento dal lavoro.
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo
di allontanare immediatamente dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio
del medico, non idonei.
2. Detti lavoratori non possono
proseguire l'attivita' cui erano adibiti, ne' altre attivita' che li espongano ai
rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo essere stati riconosciuti
nuovamente idonei dal medico.
3. Il medico deve richiedere
l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proporre il reinserimento
di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneita'.
Art. 87 Sorveglianza medica effettuata da medici autorizzati.
1. Il datore di lavoro deve
far eseguire da medici autorizzati la sorveglianza medica dei lavoratori classificati
in categoria A e degli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70, ad essi equiparati
ai sensi del decreto di cui all'articolo 82.
2. Il datore di lavoro deve
comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio i nominativi
dei medici autorizzati prescelti, con la dichiarazione di accettazione dell'incarico.
Art. 88 Elenco dei medici autorizzati.
1. Con decreto dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, e' istituito, presso l'Ispettorato medico centrale
del lavoro, un elenco nominativo dei medici autorizzati.
2. All'elenco possono essere
iscritti, su domanda, i medici competenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 che abbiano i requisiti stabiliti ai sensi del comma 3
e che dimostrino di essere in possesso della capacita' tecnica e professionale necessaria
per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza medica della protezione
dei lavoratori di categoria A.
3. Con lo stesso decreto di
cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'elenco
e le modalita' per la formazione professionale, per l'accertamento della capacita'
tecnica e professionale e per l'iscrizione all'elenco stesso, nonche' per l'eventuale
sospensione o cancellazione da esso, fermo restando quanto stabilito all'articolo
93 per i casi di inosservanza dei compiti.
Art. 89 Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica.
1. Nell'esercizio delle proprie
funzioni, il medico addetto alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti e' tenuto
in particolare ai seguenti adempimenti, fermi comunque restando gli altri compiti
previsti nel presente capo:
a) analisi dei rischi individuali
connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione
di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del
lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
b) istituzione e aggiornamento
dei documenti sanitari personali e loro consegna all'ISPESL
con le modalita' previste all'articolo 90 del presente decreto;
c) consegna al medico subentrante
dei documenti sanitari personali di cui alla lettera b, nel caso di cessazione dall'incarico;
d) consulenza al datore di
lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la
sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale
che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.
Art. 90 Documento sanitario personale.
1. Per ogni lavoratore esposto
il medico addetto alla sorveglianza medica deve istituire, tenere aggiornato e conservare
un documento sanitario personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita
preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della
sorveglianza medica eccezionale;
b) la destinazione lavorativa,
i rischi ad essi connessi e i successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore,
derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza
ovvero soggette ad autorizzazione speciale,
utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato.
2. I lavoratori hanno diritto
ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami
medici e radiotossicologici, nonche' ai risultati delle valutazioni di idoneita',
che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione.
Copia del documento sanitario personale deve essere consegnata dal medico all'interessato
alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il documento sanitario personale
deve essere conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto
il settantacinquesimo anno di eta', ed in ogni caso per almeno trenta anni dopo
la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.
4. Il medico addetto alla sorveglianza
medica provvede entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione
dell'attivita' di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare
i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all'articolo
81, comma 1, lettere
d) ed
e) all'
ISPESL, che assicurera'
la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalita' previste nel presente
articolo. Su richiesta motivata del medico e valutate le circostanze dei singoli
casi, l'Ispettorato medico centrale del lavoro puo' concedere proroga ai predetti
termini di consegna.
5. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate
particolari modalita' di tenuta e di conservazione della predetta documentazione
e approvati i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea
alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio.
Art. 91 Sorveglianza medica eccezionale.
1. Il datore di lavoro deve
provvedere affinche' i lavoratori che hanno subito una contaminazione siano sottoposti
a provvedimenti di decontaminazione.
2. Il datore di lavoro deve
inoltre provvedere a che siano sottoposti a visita medica eccezionale, da parte
di un medico autorizzato, i lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da
comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96. Deve altresi'
provvedere a che i lavoratori in questione siano sottoposti a sorveglianza medica
eccezionale, comprendente in particolare i trattamenti terapeutici, il controllo
clinico e gli esami, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a seguito
dei risultati della visita medica. Le successive condizioni di esposizione devono
essere subordinate all'assenso del medico autorizzato.
3. Nel caso in cui, nell'ambito
della sorveglianza medica eccezionale di cui al comma 2, il medico autorizzato decida
l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il datore di lavoro
deve darne notizia all'Ispettorato del lavoro e agli organi del servizio sanitario
nazionale competenti per territorio.
Art. 92 Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali.
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo
di comunicare, senza ritardo e comunque entro tre giorni, all'ANPA, all'Ispettorato
provinciale del lavoro ed agli organi del servizio sanitario nazionale, competenti
per territorio, gli incidenti verificatisi nelle attivita' previste dall'articolo
59, nonche' le esposizioni che abbiano comportato il superamento di valori stabiliti
ai sensi dell'articolo 96.
2. Entro tre giorni dal momento
in cui ne abbia effettuato la diagnosi il medico deve comunicare all'Ispettorato
provinciale del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti
per territorio i casi di malattia professionale.
3. I medici, le strutture sanitarie
pubbliche e private, nonche' gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici
o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione
lavorativa alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'ISPESL copia della relativa
documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
4. L'ISPESL inserisce nell'archivio
nominativo di cui all'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, i casi di neoplasia di cui al comma 3.
Art. 93 Provvedimenti a carico dell'esperto qualificato e del medico autorizzato.
1. Su segnalazione degli organismi
di vigilanza il capo dell'Ispettorato medico centrale puo' disporre, previa contestazione
degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la
sospensione, non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle funzioni dell'esperto
qualificato o del medico autorizzato, in caso di accertata inosservanza dei rispettivi
compiti.
2. Nei casi piu' gravi il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del capo dell'Ispettorato medico
centrale del lavoro, con le modalita' stabilite al comma 1, puo' disporre la cancellazione
dell'esperto qualificato o del medico autorizzato dagli elenchi previsti rispettivamente
dagli articoli 78 e 88.
3. I provvedimenti di cui ai
commi 1 e 2 possono essere adottati dopo che sia stato assegnato all'interessato
un termine di sessanta giorni per presentare le proprie controdeduzioni sugli addebiti
contestati. Tali provvedimenti non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla
presentazione delle controdeduzioni da parte dell'interessato.
4. La procedura per l'adozione
dei provvedimenti di cui ai commi 1 o 2 viene iniziata d'ufficio in caso di condanna
definitiva a pena detentiva del medico autorizzato o dell'esperto qualificato per
reati inerenti alle funzioni attribuite. La procedura per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 1 viene iniziata d'ufficio anche in caso di sentenza non passata
in giudicato con condanna a pena detentiva.
Art. 94 Ricorsi.
1. Le disposizioni impartite
dagli ispettori del lavoro in materia di protezione sanitaria dei lavoratori sono
esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al
comma 1 e' ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro
il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime.
Il ricorso deve essere inoltrato al Ministro per il tramite dell'Ispettorato del
lavoro competente per territorio. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo i casi
in cui la sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro competente
per territorio o dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 95 Ricorso avverso il giudizio di idoneita' medica.
1. Avverso il giudizio in materia
di idoneita' medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti e' ammesso ricorso,
entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso,
all'Ispettorato medico centrale del lavoro.
2. Decorsi trenta giorni dalla
data di ricevimento del ricorso senza che l'Ispettorato abbia provveduto, il ricorso
si intende respinto.
Art. 96 Limiti di esposizione.
1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con
i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e della protezione
civile, sentiti il CNR, l'ANPA, l'ENEA, l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento
alle diverse modalita' di esposizione di cui al decreto ai sensi dell'articolo 82:
a) i limiti di dose per:
1) lavoratori esposti;
2) apprendisti e studenti;
3) lavoratori autonomi e dipendenti
da terzi;
4) lavoratori non esposti.
b) i valori di dose che comportano
la sorveglianza medica eccezionale e l'obbligo di cui agli articoli 91 e 92;
2. Il decreto di cui al comma
1 puo' altresi' stabilire particolari limiti di dose o condizioni di esposizione
per le lavoratrici in eta' fertile, nonche' per le apprendiste e studentesse in
eta' fertile, di cui all'articolo 70.
3. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri della sanita' e della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA,
ISS e l'ISPESL sono fissati i limiti di dose per le persone del pubblico.
4. Con i decreti di cui a commi
1 e 3 vengono definite le specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo
per garantire l'osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di utilizzazione,
anche per i casi di esposizione esterna e interna concomitante.
5. Con i decreti di cui ai
commi 1 e 3 possono essere stabiliti particolari casi per i quali non si applicano
i limiti di dose di cui agli stessi decreti.
6. Nel decreto di cui al comma
1 sono altresi' stabiliti i valori di concentrazione di radionuclidi nelle acque
di miniera ai fini dell'articolo 16, comma 1.
7. I limiti ed i valori di
dose di cui ai commi 1 e 3 nonche' le specifiche grandezze ed i criteri di cui al
comma 4 debbono essere fissati ed aggiornati nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione
stabiliti dalle direttive dell'Unione europea.
Capo IX - PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE.
Sezione I - Protezione generale della popolazione.
Art. 97 Attivita' disciplinate. Vigilanza.
1. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle attivita' che comunque espongono la popolazione ai rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. La tutela sanitaria della
popolazione spetta al Ministero della sanita' che si avvale degli organi del servizio
sanitario nazionale.
3. La vigilanza per la tutela
sanitaria della popolazione si esercita su tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti
al fine di prevenire, secondo i principi generali di cui all'articolo 2, esposizioni
della popolazione e contaminazioni delle matrici ambientali, delle sostanze alimentari
e delle bevande, ad uso sia umano che animale, o di altre matrici rilevanti.
4. La vigilanza di cui al comma
3 e' esercitata attraverso gli organi del servizio sanitario nazionale competenti
per territorio e attraverso l'ANPA, che riferisce direttamente ai Ministeri della
sanita', dell'ambiente e della protezione civile, per quanto di competenza.
Art. 98 Divieti.
1. E' vietato mettere in circolazione,
produrre, importare, impiegare, manipolare o comunque detenere, quando tali attivita'
siano svolte a fini commerciali, i seguenti prodotti o manufatti, ove agli stessi
siano state deliberatamente aggiunte materie radioattive, sia direttamente, sia
mediante attivazione:
a) prodotti per l'igiene e
cosmesi;
b) oggetti di uso domestico o personale,
ad eccezione di quelli destinati ad uso medico o paramedico;
c) giocattoli;
d) derrate alimentari e bevande;
e) dispositivi antifulmine.
2. Il divieto, di cui al comma
1, non si applica alle sorgenti di tipo riconosciuto di cui all'articolo 26;
3. E' vietato l'uso sulle persone
di sorgenti di radiazioni ionizzanti che non sia effettuato a scopo diagnostico,
terapeutico o di ricerca scientifica clinica in conformita' alle norme vigenti.
4. E' altresi' vietato produrre,
importare, impiegare o comunque mettere in circolazione apparati elettronici di
visione a distanza o comunque idonei alla riproduzione elettronica di immagini,
che emettano radiazioni ionizzanti a livelli superiori a quelli stabiliti con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e con le altre amministrazioni interessate, sentita l'ANPA.
5. In caso di comprovata giustificazione,
con decreto del Ministro della sanita' sono concesse deroghe specifiche ai divieti
di cui a commi 1 e 4, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2.
[(vedi nota)].
Art. 99 Norme generali di protezione - Limitazione delle esposizioni.
1. Chiunque pone in essere
le attivita' disciplinate dal presente decreto deve attuare le misure necessarie
al fine di evitare che le persone del pubblico siano esposte al rischio di ricevere
o impegnare dosi superiori a quelle issate con il decreto di cui all'articolo 96,
anche a seguito di contaminazione di matrici.
2. Chiunque pone in essere
le attivita' disciplinate deve inoltre adottare tutte le misure di sicurezza e protezione
idonee a ridurre al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile, secondo le norme
specifiche di buona tecnica, i contributi alle dosi ricevute o impegnate dai gruppi
di riferimento della popolazione,
nonche' a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente.
3. Le disposizioni di cui al
comma 1 non si applicano ai casi di cui all'articolo 96, comma 5.
Art. 100 Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e
di esposizione delle persone.
1. Qualora si verifichi, nelle
aree all'interno del perimetro di una installazione o nel corso di un'operazione
di trasporto, una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un evento
accidentale che comporti un significativo incremento del rischio di esposizione
delle persone, l'esercente, ovvero il vettore, richiedendo ove necessario tramite
il prefetto competente per territorio l'ausilio delle strutture di protezione civile,
deve prendere le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio.
2. Ove l'evento di cui al comma
1 comporti il rischio di diffusione della contaminazione o comunque di esposizione
delle persone all'esterno del perimetro dell'installazione l'esercente deve darne
immediata comunicazione al prefetto e agli organi del servizio sanitario nazionale
competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione
all'ANPA.
3. Fermo restando quanto disposto
all'articolo 25, le disposizioni previste ai commi 1 e 2 si applicano anche alle
installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette alle disposizioni del
presente decreto, all'interno o nel corso delle quali l'esercente o il vettore venga
a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano materie radioattive, e determinino
le situazioni di cui agli stessi commi.
Art. 101 Situazioni eccezionali. ABROGATO dal D. L.gvo 241, art. 41.
Art. 102 Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi.
1. Chiunque esercita un'attivita'
soggetta al presente decreto deve adottare le misure necessarie affinche' la gestione
dei rifiuti radioattivi avvenga nel rispetto delle specifiche norme di buona tecnica
e delle eventuali prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti autorizzativi,
al fine di evitare rischi di esposizione alle persone del pubblico.
2. Fermi restando i provvedimenti
contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente
e' facolta' dei Ministeri dell'ambiente e della sanita', nell'ambito delle rispettive
competenze e fornendosi reciproche informazioni, sentita l'ANPA, nonche' delle autorita'
individuate agli articoli 29, comma 2, e 30, comma 2, nel caso delle attivita' di
cui agli stessi articoli 29 e 30, di prescrivere l'adozione di adeguati dispositivi
e provvedimenti, nonche' di ulteriori mezzi di rilevamento e di sorveglianza necessari
ai fini della protezione sanitaria, specie nelle localita' ove coesistono piu' fonti
di rifiuti radioattivi.
Art. 103 Norme generali e operative di sorveglianza.
1. Ai fini del conseguimento
degli obiettivi stabiliti all'articolo 99, chiunque, nell'ambito delle attivita'
disciplinate dal presente decreto che comportano l'obbligo della sorveglianza fisica,
produce, tratta, manipola, utilizza, ha in deposito, materie radioattive o comunque
detiene apparecchi contenenti dette materie, o smaltisce rifiuti radioattivi ovvero
impiega apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, e' tenuto a provvedere affinche'
vengano effettuate e registrate per iscritto le valutazioni preventive di cui all'articolo
79, comma 7.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono
inoltre provvedere, a seconda del tipo o della entita' del rischio, affinche' vengano
effettuate:
a) la verifica delle nuove installazioni
dal punto di vista della protezione contro esposizioni o contaminazioni che possano
interessare l'ambiente esterno al perimetro dell'installazione, tenendo conto del
contesto ambientale in cui le installazioni si inseriscono;
b) la verifica dell'efficacia
dei dispositivi tecnici di protezione;
c) la verifica delle apparecchiature
di misurazione della esposizione e della contaminazione;
d) la valutazione delle esposizioni
che interessano l'ambiente esterno, con l'indicazione della qualita' delle radiazioni;
e) la valutazione delle contaminazioni
radioattive e delle dosi connesse, con indicazione della natura, dello stato fisico
e chimico delle materie radioattive e della loro concentrazione nelle matrici ambientali.
3. In particolare, le valutazioni
di cui al comma 2, lettera
e) devono comportare:
a) la stima dell'impegno di
dose relativo allo smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi, solidi, liquidi
o aeriformi nell'ambiente;
b) la predisposizione degli
opportuni mezzi di rilevamento e sorveglianza, atti a consentire la verifica del
rispetto dei livelli di smaltimento definiti con lo studio di cui al comma 2, lettera
a), delle eventuali prescrizioni
autorizzative o dei livelli di esenzione di cui all'articolo 30;
c) la registrazione dei rilevamenti
di cui alla lettera
b).
4. I provvedimenti di cui ai
commi 1, 2 e 3 che abbiano carattere di periodicita' devono avere frequenza tale
da garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 99, 100, 101 e
102.
Art. 104 Controllo sulla radioattivita' ambientale.
1. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 54, nonche' le competenze in materia delle regioni, delle province
autonome e dell'ANPA, il controllo sulla radioattivita' ambientale e' esercitato
dal Ministero dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano
ed animale e' esercitato dal Ministero della sanita'. I ministeri si danno reciproca
informazione sull'esito dei controlli effettuati. Il complesso dei controlli e'
articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale.
2. La gestione delle reti uniche
regionali e' effettuata dalle singole regioni, secondo le direttive impartite dal
Ministero della sanita' e dal Ministero dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione
dei prelievi e delle misure, debbono avvalersi, anche attraverso forme consortili
tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche idoneamente attrezzate. Le direttive
dei ministeri riguardano anche la standardizzazione e l'intercalibrazione dei metodi
e delle tecniche di campionamento e misura.
3. Le reti nazionali si avvalgono
dei rilevamenti e delle misure effettuati da istituti, enti ed organismi idoneamente
attrezzati.
4. Per assicurare l'omogeneita' dei
criteri di rilevamento e delle modalita' di esecuzione dei prelievi e delle misure,
relativi alle reti nazionali ai fini dell'interpretazione integrata dei dati rilevati,
nonche' per gli effetti dell'articolo 35 del Trattato istitutivo della CEEA, sono
affidate all'ANPA le funzioni d coordinamento tecnico. A tal fine l'ANPA, sulla
base delle direttive in materia, emanate dal Ministero della sanita' e dal Ministero
dell'ambiente:
a) coordina le misure effettuate dagli
istituti, enti o organismi di cui sopra, riguardanti la radioattivita' dell'atmosfera,
delle acque, del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre matrici
rilevanti, seguendo le modalita' di esecuzione e promuovendo criteri di normalizzazione
e di intercalibrazione;
b) promuove l'installazione
di stazioni di prelevamento di campioni e l'effettuazione delle relative misure
di radioattivita', quando cio' sia necessario per il completamento di un'organica
rete di rilevamento su scala nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e risorse,
anche finanziarie;
c) trasmette, in ottemperanza
all'articolo 36 del Trattato istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai
rilevamenti effettuati.
5. Per quanto attiene alle
reti nazionali, l'ANPA provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure
effettuate.
6. La rete di allarme gestita dal
Ministero dell'interno ai sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469, concorre autonomamente
al sistema di reti nazionali.
Art. 105 Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel corpo umano.
1. I radionuclidi comunque
presenti nel corpo umano non sono soggetti alle disposizioni stabilite nei capi
V e VI. Per tali radionuclidi le altre disposizioni del presente decreto si applicano
con le modalita' ed a partire dalle soglie di quantita' o di concentrazione che,
anche in relazione al tipo di sorgente radioattiva, sono stabilite con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente e del lavoro e
della previdenza sociale, sentita l'ANPA.
2. In attesa dell'emanazione
del decreto di cui al comma 1 deve essere, comunque, garantita la protezione sanitaria
dei lavoratori e della popolazione.
Art. 106 Esposizione della popolazione nel suo insieme
1. L'ANPA, in collaborazione
con l'ISPESL e con l'Istituto superiore di sanita', anche sulla base dei dati forniti
dagli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, effettua
la stima dei diversi contributi all'esposizione della popolazione derivanti dalle
attivita' disciplinate dal presente decreto, dandone annualmente comunicazione al
Ministero della sanita',
anche ai fini delle indicazioni da adottare affinche' il contributo delle pratiche
all'esposizione dell'intera popolazione sia mantenuto entro il valore piu' basso
ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.
2. Il Ministero della sanita'
comunica alla Commissione europea i risultati delle stime di cui al comma 1.
Art. 107 Taratura dei mezzi di misura Servizi riconosciuti di dosimetria individuale.
1. La determinazione della
dose o dei ratei di dose, delle altre grandezze tramite le quali possono essere
valutati le dosi ed i rate di dose nonche' delle attivita' e concentrazioni di attivita',
volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di
misura, adeguati ai diversi tipi e qualita' di radiazione, che siano muniti di certificati
di taratura. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, sentita l'ANPA e l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni
ionizzanti, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il rilascio d detti certificati,
nel rispetto delle disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 273, che definisce
l'attribuzione delle funzioni di istituto metrologico primario nel campo delle radiazioni
ionizzanti.
2. Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano ai mezzi radiometrici impiegati per:
a) la sorveglianza ambientale
di radioprotezione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 79, comma 1, lettera
b) n.3);
b) la sorveglianza ambientale
di cui all'articolo 103, comma 2, lett.
c),
d) ed
e), ivi compresa quella dovuta
ai sensi dell'articolo 79, comma 5;
c) i rilevamenti e la sorveglianza
ambientali volti a verificare i livelli di smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente,
il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento
medesimo o dei livelli di esenzione di cui all'articolo 30;
d) il controllo sulla radioattivita'
ambientale e sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale, di cui all'articolo
104.
d-bis) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma 3, a lettura
diretta assegnati per la rilevazione di dosi;
d-ter) rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza radiometrica su
rottami o altri materiali metallici di risulta, di cui all'articolo 157.
e) i rilevamenti previsti dai
piani di emergenza di cui al capo X.
3.
Gli organismi che svolgono attivita' di servizio di dosimetria individuale e quelli
di cui all'articolo 10-ter, comma 4, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito
delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento
di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche
impiegate. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'interno e della sanita', sentiti l'ANPA,
l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'ISPESL, sono disciplinate
le modalita' per l'abilitazione dei predetti istituti.
Art. 108 Ricerca scientifica clinica.
1. Le esposizioni di persone
a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere effettuate soltanto con il
consenso scritto delle persone medesime, previa informazione sui rischi connessi
con l'esposizione alle radiazioni ionizzanti e solo nell'ambito di programmi approvati
dal Ministro della sanita', che puo' stabilire, in relazione ai programmi stessi,
specifiche procedure e vincoli di dose per le persone esposte.
2. Nei casi in cui i programmi
di ricerca non siano suscettibili di produrre benefici diretti sulla persona esposta
si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 99.
3. In caso di minori o di soggetti
con ridotta capacita' di intendere e di volere, il consenso di cui al comma 1 deve
essere espresso da coloro che ne hanno la rappresentanza.
4. La ricerca scientifica clinica
non puo' essere condotta su donne sane in eta' fertile, salvo i casi in cui la gravidanza
possa essere sicuramente esclusa.
Sezione II - Protezione dei pazienti. ABROGATA CON IL D. L.gvo 187/2000 (art.15
comma 1).
Capo X - INTERVENTI.
Sezione I - Piani di emergenza
Art. 115. Campo di applicazione - Livelli di intervento - Livelli di intervento
derivati
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle situazioni determinate
da eventi incidentali negli impianti nucleari di cui agli articoli 36 e 37, negli
altri impianti di cui al capo VII, nelle installazioni di cui all'articolo 115-ter,
comma 1, nonche' da eventi incidentali che diano luogo o possano dar luogo ad una
immissione di radioattivita' nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo
di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti
di cui al comma 2 e che avvengano:
a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;
b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
c) nel corso di trasporto di materie radioattive;
d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio
nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile, sentiti l'ANPA, l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto
superiore per la sicurezza sul lavoro e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono
stabiliti, in relazione agli orientamenti comunitari ed internazionali in materia,
livelli di intervento per la pianificazione degli interventi in condizioni di emergenza
e per l'inserimento nei piani di intervento di cui all'articolo 115-quater, comma
1.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita'
e dell'interno, sentita l'ANPA, l''ISPESL e l'ISS, sono stabiliti per l'aria, le
acque ed il suolo, i livelli di riferimento derivati corrispondenti ai livelli di
riferimento in termini di dose stabiliti con il decreto di cui al comma 2; i corrispondenti
livelli derivati sono stabiliti per le sostanze alimentari e le bevande, sia ad
uso umano che animale, e per altre matrici con decreto del Ministro della sanita',
di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS.
4. Con i decreti di cui al comma 3 vengono anche stabiliti i valori di rilevanti
contaminazioni per le matrici di cui allo stesso comma per i quali si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 115-quinquies.
Art. 115-bis Principi generali per gli interventi
1. Ai fini delle decisioni in ordine all'eventuale attuazione ed all'entita' di
interventi in caso di emergenza radiologica, oppure in caso di esposizione prolungata
dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica che non sia piu'
in atto devono essere rispettati i seguenti principi generali:
a) un intervento e' attuato solo se la diminuzione del detrimento sanitario dovuto
alle esposizioni a radiazioni ionizzanti e' tale da giustificare i danni e i costi,
inclusi quelli sociali, dell'intervento;
b) il tipo, l'ampiezza e la durata dell'intervento sono ottimizzati in modo che
sia massimo il vantaggio della riduzione del detrimento sanitario, dopo aver dedotto
il danno connesso con l'intervento;
c) alle operazioni svolte in caso di intervento non si applicano i limiti di dose
di cui all'articolo 96, commi 1, lettera a), e 3, salvo quanto previsto nell'articolo
126-bis, in caso di esposizione prolungata;
d) i livelli di intervento in termini di dose, stabiliti ai sensi dell'articolo
115, comma 2, sono utilizzati ai fini della programmazione e dell'eventuale attuazione
degli interventi; detti livelli non costituiscono limiti di dose.
Art. 115-ter Esposizioni potenziali
1. Nelle pratiche con materie radioattive che siano soggette a provvedimenti autorizzativi
previsti nei capi IV, VI, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 31, e nell'articolo
52 del capo VII, nonche' nell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, i soggetti richiedenti l'emanazione
di detti provvedimenti provvedono ad eseguire, avvalendosi anche dell'esperto qualificato,
le valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie
radioattive disperse o rilasciate, nonche' delle esposizioni potenziali relative
ai lavoratori e ai gruppi di riferimento della popolazione nei possibili casi di
emergenza radiologica.
2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono eseguite facendo riferimento alle raccomandazioni
in materia dei competenti organismi comunitari ed internazionali.
3. Le valutazioni di cui al comma 1 sono oggetto della registrazione di cui all'articolo
81, comma 1, lettera e). Dette valutazioni sono altresi' unite alla documentazione
prodotta ai fini dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma
1.
4. Nel caso in cui lavoratori o individui dei gruppi di riferimento della popolazione
possano ricevere, a seguito di esposizioni potenziali in installazioni di cui all'articolo
29, dosi superiori ai livelli determinati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, le
amministrazioni competenti al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 stesso,
dispongono l'inclusione della pratica nei piani di cui all'articolo 115-quater,
comma 1. Le predette amministrazioni inseriscono, a tale scopo, apposite prescrizioni
nel nulla osta e inviano copia del provvedimento autorizzativo, insieme a tutte
le valutazioni relative alle esposizioni potenziali, alle autorita' di cui all'articolo
115-quater, ai fini della predisposizione dei piani di intervento.
5. Ferma restando la disposizione di cui al comma 4, le installazioni soggette agli
altri provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 sono sempre incluse nei piani
di intervento.
L'amministrazione che rilascia il provvedimento di cui al comma 1 ne invia copia
alle autorita' di cui all'articolo 115-quater, ai fini della predisposizione dei
piani stessi.
6. L'attivita' delle nuove installazioni per cui e' necessaria la predisposizione
di piani di intervento non puo' iniziare prima che le autorita' di cui all'articolo
115-quater abbiano approvato i piani stessi.
Art. 115-quater Approvazione dei piani di intervento Preparazione degli interventi
1. I piani di intervento relativi alle installazioni di cui all'articolo 115-ter
sono approvati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. I piani di intervento di cui al comma 1, sono elaborati, anche con riferimento
all'interno degli impianti, alla luce dei principi generali di cui all'articolo
115-bis, tenendo presenti i livelli di intervento stabiliti ai sensi dell'articolo
115, comma 2. Detti piani sono oggetto di esercitazioni periodiche la cui frequenza
e' stabilita nei piani predetti, in relazione alla tipologia delle installazioni
ed all'entita' delle esposizioni potenziali.
3. I piani di intervento di cui al comma 1 prevedono, ove occorra:
a) la creazione di squadre speciali di intervento in cui e' assicurata la presenza
delle competenze necessarie, di tipo tecnico, medico o sanitario;
b) le modalita' per assicurare ai componenti delle squadre di cui alla lettera a)
una formazione adeguata agli interventi che esse sono chiamati a svolgere.
Art. 115-quinquies Attuazione degli interventi
1. Qualora nelle installazioni di cui all'articolo 115-ter, comma 1, si verifichino
eventi che possano comportare emissioni e dispersioni di radionuclidi all'esterno
dell'installazione, che determinino rilevanti contaminazioni dell'aria, delle acque,
del suolo e di altre matrici in zone esterne al perimetro dell'installazione, gli
esercenti sono tenuti ad informare immediatamente:
a) il prefetto, il comando provinciale dei vigili del fuoco, gli organi del servizio
sanitario nazionale competenti per territorio, le agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente e l'ANPA nel caso si tratti delle attivita' di cui agli articoli 29
e 30;
b) le amministrazioni di cui alla lettera a), nonche' il comandante del compartimento
marittimo e l'ufficio di sanita' marittima quando gli eventi stessi interessino
gli ambiti portuali e le altre zone di demanio marittimo e di mare territoriale,
nel caso si tratti delle attivita' soggette ad altri provvedimenti autorizzativi
previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
2. Gli esercenti le installazioni di cui al comma 1 in cui si verifichino gli eventi
di cui allo stesso comma sono altresi' tenuti a prendere tutte le misure atte a
ridurre la contaminazione radioattiva nelle zone esterne al perimetro dell'installazione
in modo da limitare il rischio alla popolazione.
3. Il prefetto, ricevuta l'informazione di cui al comma 1, ne da' immediata comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile
e al Presidente della Giunta regionale.
4. Nell'attuazione dei piani di intervento le decisioni rispettano i principi generali
di cui all'articolo 115-bis, tenendo conto delle caratteristiche reali dell'emergenza
radiologica in relazione ai livelli indicativi di intervento di cui all'articolo
115, comma 2, con azioni relative:
a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l'emissione e la dispersione di
radionuclidi all'esterno dell'installazione, nonche' l'esposizione esterna dovuta
ai radionuclidi medesimi;
b) all'ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze radioattive agli individui;
c) agli individui interessati dall'emergenza radiologica, ai fini della riduzione
della loro esposizione e dell'adozione di eventuali provvedimenti sanitari nei loro
confronti.
5. Le autorita' responsabili dell'attuazione dei piani di cui all'articolo 115-quater
curano l'organizzazione degli interventi, nonche' la valutazione e la registrazione
dell'efficacia degli stessi e delle conseguenze dell'emergenza radiologica.
6. Alle installazioni ed agli eventi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
della sezione II del capo X.".
Art. 116 Piano di emergenza esterna.
1. Per assicurare la protezione,
ai fini dell'incolumita' pubblica, della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi
derivanti da emergenza nucleare, per ciascuno degli impianti previsti dagli articoli
36 e 37 del presente decreto deve essere predisposto un piano di emergenza esterna.
2. Il piano di emergenza esterna
prevede l'insieme coordinato delle misure da prendersi, con la gradualita' che le
circostanze richiedono, dalle autorita' responsabili in caso di incidente dell'impianto
nucleare che comporti pericolo per l'incolumita' pubblica.
Art. 117 Presupposti del piano di emergenza esterna.
1. Fermo restando quanto stabilito
all'articolo 44, comma 4, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterna
il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta dell'impianto nucleare deve fornire
all'ANPA un rapporto tecnico contenente:
a) l'esposizione analitica
delle presumibili condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni,
derivanti dai singoli incidenti nucleari ragionevolmente ipotizzabili, in relazione
alle caratteristiche strutturali e di esercizio dell'impianto, e delle prevedibili
loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
b) la descrizione dei mezzi
predisposti per il rilevamento e la misurazione della radioattivita' nell'ambiente
circostante l'impianto, in caso di incidente, e delle modalita' del loro impiego.
2. Nel rapporto tecnico debbono
essere evidenziati gli incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili
nell'ambito provinciale o interprovinciale e quelli che possono invece richiedere
misure protettive su un territorio piu' ampio.
3. L'ANPA, esaminato il rapporto
tecnico, redige una relazione critica riassuntiva, che trasmette, unitamente al
rapporto stesso, ai Ministeri dell'ambiente, dell'interno e della sanita e alla
Commissione tecnica di cui all'articolo 9 del presente decreto.
4. Il rapporto, munito del
parere della Commissione tecnica, viene trasmesso dall'ANPA alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile
che lo invia al prefetto competente per territorio, unitamente ad uno schema contenente
i lineamenti generali del piano individuati sulla base dei criteri definiti dal
Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
Art. 118 Predisposizione del piano di emergenza esterna.
1. Il prefetto, sulla base
della documentazione trasmessagli di cui all'articolo 117, predispone il piano di
emergenza esterna su territorio della provincia.
2. Per l'attivita' di cui al
comma 1 il prefetto si avvale di un Comitato operante alle sue dipendenze e composto
da:
a) il questore;
b) il comandante provinciale
dei vigili del fuoco;
c) il comandante provinciale
dell'arma dei carabinieri;
d) un rappresentate dei competenti
organi del servizio sanitario nazionale;
e) un rappresentante dei competenti
organi veterinari;
f) un ispettore laureato in
materie tecnico-scientifiche o in medicina e chirurgia dell'Ispettorato del lavoro
competente per territorio;
g) un ingegnere capo del genio
civile;
h) un rappresentante del competente
Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
i) un rappresentante del competente
comando militare territoriale;
l) un rappresentante del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
m) un ufficiale di porto designato
dai capi dei compartimenti marittimi interessati.
3. Sono chiamati a partecipare
ai lavori del Comitato di cui al comma 2 esperti dell'ANPA, un rappresentante della
regione o dell provincia autonoma e un rappresentante del titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta. Il comando provinciale dei vigili del fuoco esplica i compiti
di segreteria e attua il coordinamento dei lavori. Per tali lavori il prefetto si
avvale altresi' dei rappresentanti di enti, istituzioni ed altri soggetti tenuti
al concorso ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Nei casi in cui la localizzazione
dell'impianto renda prevedibile l'estensione a piu' province del pericolo per l'incolumita'
pubblica e per i beni, un pano di emergenza esterna deve essere contemporaneamente
predisposto per ciascuna provincia con le modalita' previste ai commi 1 e 2, previa
intesa fra i prefetti delle province interessate. Il coordinamento dei piani provinciali
e' demandato al prefetto della provincia ove ha sede l'impianto cui si riferiscono
i singoli piani provinciali.
Art. 119 Approvazione del piano di emergenza esterna.
1. Il piano di emergenza esterna
di cui all'articolo 118 viene trasmesso dal prefetto all'ANPA che, sentita la Commissione
tecnica lo restituisce al prefetto, munito di eventuali osservazioni, ai fini dell'approvazione,
nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ai relativi
regolamenti di attuazione.
2. Il piano approvato viene
trasmesso dal prefetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento della protezione civile e al Ministero dell'interno, nonche'
a ciascuno degli enti e delle amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 118
e al titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.
3. Il prefetto, entro trenta
giorni dall'approvazione del piano, compie tutti gli adempimenti necessari per assicurarne
l'attuazione in caso di emergenza.
Art. 120 Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna.
1. Il piano di emergenza esterna
deve essere riesaminato dal prefetto e dal Comitato provinciale di cui all'articolo
118 in caso di modifiche rilevanti dei presupposti tecnici di cui all'articolo 117,
e comunque ogni triennio, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze
precedentemente valutate, e particolarmente nell'ambiente fisico, demografico e
nelle modalita' per l'impiego dei mezzi previsti, ed allo scopo di adeguarlo alle
mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili.
Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le procedure di cui
agli articoli 118 e 119.
2. In caso di disattivazione
dell'impianto nucleare, il piano di emergenza viene periodicamente riesaminato ed
adeguato e, se del caso, revocato, in relazione alle diverse fasi di cui all'articolo
55, secondo le procedure di cui all'articolo 117, commi 1, 2 e 3, ed agli articoli
118 e 119.
Art. 121 Piano nazionale di emergenza.
1. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, d'intesa
con il Ministero dell'interno, avvalendosi degli organi della protezione civile
secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'ANPA, predispone
un piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche su tutto
il territorio.
2. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con
il Ministero dell'interno, include nel piano di cui al comma 1, con le modalita'
di cui allo stesso comma, ed entro sei mesi dalla data di ricezione del rapporto
di cui al comma 4 dell'articolo 117, le misure necessarie per fronteggiare le eventuali
conseguenze degli incidenti non circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale.
I pareri dell'ANPA sono espressi sentita la Commissione tecnica di cui all'articolo
9. Il piano e' trasmesso ai prefetti interessati affinche' sviluppino la pianificazione
operativa e predispongano i relativi strumenti di attuazione, per quanto di loro
competenza. Il piano e' trasmesso altresi' a tutte le amministrazioni interessate
all'intervento di emergenza.
3. Nel piano di cui i commi
1 e 2 sono previste le misure protettive contro le conseguenze radiologiche di incidenti
che avvengono in impianti al di fuori del territorio nazionale, nonche' per gli
altri casi di emergenze radiologiche che non siano preventivamente correlabili con
alcuna specifica area del territorio nazionale stesso. Per i casi di cui al presente
comma, i presupposti tecnici della pianificazione dell'emergenza sono proposti dall'ANPA,
sentita la Commissione tecnica.
4. Per i casi di cui al comma
3, nella pianificazione delle misure protettive sono definiti gli obblighi per la
comunicazione iniziale dell'evento che potrebbe determinare l'attuazione delle misure
protettive.
Art. 122 Attuazione del piano di emergenza esterna.
1. Il piano di emergenza esterna
e le misure protettive di cui all'articolo 121 vengono attuati secondo le disposizioni
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dei relativi regolamenti di attuazione.
2. Il direttore responsabile
di un impianto nucleare ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al prefetto,
alla regione o provincia autonoma interessata, al comandante provinciale dei vigili
del fuoco ed all'ANPA, nonche' agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti
per territorio, di qualsiasi incidente nucleare che comporti pericolo per l'incolumita'
pubblica e per i beni, indicando le misure adottate per contenerlo e comunicando
ogni altro dato tecnico per l'attuazione del piano di emergenza esterna, specificando
l'entita' prevedibile dell'incidente.
3. Lo stesso obbligo incombe
al direttore responsabile dell'impianto per qualsiasi evento o anormalita' che possa
far temere l'insorgenza di un pericolo per l'incolumita' pubblica.
4. Il prefetto informa immediatamente
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della
protezione civile e la direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi del Ministero dell'interno, nonche' il presidente della Giunta regionale
e gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio. Il prefetto
avvia le azioni previste dal piano di emergenza esterna, ovvero, se necessario,
quelle di cui all'articolo 121, comma 2, di sua competenza.
5. Il Comandante provinciale
dei vigili del fuoco attua i primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito
del piano di emergenza.
6. Nel caso in cui si preveda
che il pericolo per l'incolumita' pubblica o il danno alle cose possa estendersi
a province limitrofe, il prefetto ne da' immediato avviso agli altri prefetti interessati.
Art. 123 Centro di elaborazione e valutazione dati.
1. Al fine di assicurare un
comune riferimento tecnico nella gestione delle emergenze radiologiche di cui al
presente capo e' istituito, presso l'ANPA, il Centro di elaborazione e valutazione
dati.
2. Il Centro costituisce struttura
tecnica per il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche ai fini
del funzionamento del comitato operativo della protezione civile di cui all'articolo
10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Il Centro effettua le valutazioni
in ordine all'andamento nel tempo e nello spazio dei livelli di radioattivita' nell'ambiente
nelle situazioni di emergenza ed ai conseguenti livelli di esposizione, al fine
di consentire alle autorita' responsabili della gestione dell'emergenza l'adozione
dei necessari provvedimenti di intervento sulla base delle valutazioni effettuate.
Tutti i centri e le reti di rilevamento, ivi comprese quelle regionali, debbono
far confluire ad esso i dati delle misure radiometriche effettuate nel corso dell'emergenza.
Il Centro, sulla base della situazione in atto, puo' dare indicazione di specifiche
modalita' operative delle reti e dei mezzi mobili di rilevamento disponibili sul
territorio nazionale e fornisce alle autorita' preposte alla diffusione dell'informazione
alla popolazione i relativi elementi radiometrici.
Le indicazioni formulate dal
Centro sono rese prescrittive da parte del Ministro per il coordinamento della protezione
civile ovvero dal prefetto nei confronti delle strutture delle reti di sorveglianza
regionali e delle reti di sorveglianza nazionale di cui all'articolo 104.
4. Il Centro viene attivato
dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per ogni situazione che
comporti l'adozione delle misure protettive previste all'articolo 121. Il suo intervento
puo inoltre essere richiesto dal prefetto nelle situazioni che comportino l'attuazione
dei piani di emergenza di cui all'articolo 116.
5. Il Centro e' formato da
quattro membri effettivi e quattro supplenti, esperti di radioprotezione, designati
rispettivamente dall'ANPA, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'Istituto
superiore di sanita', dall'ISPESL, e da due membri, di cui uno supplente, designati
dal Servizio meteorologico dell'aeronautica militare. Le funzioni di coordinamento
sono svolte dall'ANPA.
6. Possono essere chiamati
a partecipare all'attivita' del Centro esperti di radioprotezione designati dalle
regioni eventualmente interessate. Possono essere altresi' chiamati esperti di altri
enti o istituti le cui competenze siano ritenute utili in relazione allo specifico
problema in esame.
Art. 124 Aree portuali.
1. Con decreto del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente,
della difesa, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e della sanita', sentita
l'ANPA, sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente
capo alle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare.
Art. 125 Trasporto di materie radioattive.
1. Con decreto del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'interno, della difesa, della sanita', dei trasporti e della navigazione, sentita
l'ANPA, sono stabiliti i casi e le modalita' di applicazione delle disposizioni
del presente capo alle attivita' di trasporto di materie radioattive, anche in conformita'
alla normativa internazionale e comunitaria di settore.
2. Il decreto di cui al comma
1 deve in particolare prevedere i casi per i quali i termini del trasporto e la
relativa autorizzazione debbono essere preventivamente comunicati alle autorita'
chiamate ad intervenire nel corso dell'emergenza, nonche' le relative modalita'
di comunicazione.
Art. 126 Esercitazioni.
1. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile ed il prefetto,
ciascuno negli ambiti di propria competenza, debbono effettuare esercitazioni periodiche
al fine di verificare l'adeguatezza dei piani di emergenza di cui al presente capo
e dei relativi strumenti di attuazione.
Art. 126-bis Interventi nelle esposizioni prolungate
1. Nelle situazioni che comportino un'esposizione prolungata dovuta agli effetti
di un'emergenza radiologica oppure di una pratica non piu' in atto o di un'attivita'
lavorativa, di cui al capo III-bis, che non sia piu' in atto, le autorita' competenti
per gli interventi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225, adottano i provvedimenti
opportuni, tenendo conto dei principi generali di cui all'articolo 115-bis, delle
necessita' e del rischio di esposizione, e, in particolare quelli concernenti:
a) la delimitazione dell'area interessata;
b) l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni;
c) l'attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali
della situazione;
d) la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell'area
delimitata, o della loro utilizzazione.
2. Per i lavoratori impegnati negli interventi relativi alle esposizioni prolungate
di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al capo VIII.
Art. 126-ter Collaborazione con altri Stati
1. Nella predisposizione dei piani di intervento di cui al presente capo si tiene
altresi' conto delle eventuali conseguenze di emergenze radiologiche e nucleari
sul territorio nazionale che possano interessare altri Stati, anche non appartenenti
all'Unione europea.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile
stabilisce opportuni contatti di collaborazione con altri Stati, anche non appartenenti
all'Unione europea, che possano essere interessati da eventuali emergenze verificatesi
nel territorio nazionale, al fine di agevolare la predisposizione e l'attuazione
di misure di radioprotezione di detti Stati.
Art. 126-quater Particolari disposizioni per le attivita' di protezione civile e
di polizia giudiziaria
1. In casi di necessita' e di urgenza nel corso delle attivita' di protezione civile
svolte sotto la direzione dell'autorita' responsabile dell'attuazione dei piani
di intervento, nonche' nel corso delle attivita' di polizia giudiziaria non si applicano
gli obblighi di denuncia, di comunicazione, di autorizzazione o di nulla osta previsti
nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per le sorgenti di
radiazioni ionizzanti.
Sezione II - INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE.
Art. 127 Situazioni disciplinate.
1. Le norme della presente
sezione disciplinano le attivita' e le procedure di informazione della popolazione
sulle misure di protezione sanitaria e sul comportamento da adottare per i casi
di emergenza radiologica e si applicano alle situazioni di emergenza di cui alla
sezione I del presente capo, nonche' ai casi previsti all'articolo 101, comma 3.
Art. 128 Definizioni.
1. Ferme restando le definizioni
di cui al capo II, ai fini dell'applicazione della presente sezione valgono le definizioni
seguenti:
a) popolazione che rischia di essere
interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale
e' stato stabilito un piano di intervento in previsione di casi di emergenza radiologica;
b) popolazione effettivamente
interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale
sono previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza
radiologica;
c) piano di intervento: i piani di
emergenza di cui alla sezione I del presente capo, ovvero i piani di cui alla legge
24 febbraio 1992, n. 225, che tengano conto delle situazioni previste all'articolo
101, comma 3.
Art. 129 Obbligo di informazione.
1. Le informazioni previste
nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni definite all'articolo
128 senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni devono essere
accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o
di emergenza radiologica.
Art. 130 Informazione preventiva.
1. La popolazione che rischia
di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente
aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi
di emergenza prevedibili, nonche' sul comportamento da adottare in caso di emergenza
radiologica.
2. L'informazione comprende almeno
i seguenti elementi:
a) natura e caratteristiche
della radioattivita' e suoi effetti sulle persone e sull'ambiente;
b) casi di emergenza radiologica
presi in considerazione e relative conseguenze per la popolazione e l'ambiente;
c) comportamento da adottare
in tali eventualita';
d) autorita' ed enti responsabili
degli interventi e misure urgenti previste per informare, avvertire, proteggere
e soccorrere la popolazione in caso di emergenza radiologica.
3. Informazioni dettagliate
sono rivolte a particolari gruppi di popolazione in relazione alla loro attivita',
funzione e responsabilita' nei riguardi della collettivita' nonche' al ruolo che
eventualmente debbano assumere in caso di emergenza.
Art. 131 Informazione in caso di emergenza radiologica.
1. La popolazione effettivamente
interessata dall'emergenza radiologica viene immediatamente informata sui fatti
relativi all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione
sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie.
2. In particolare vengono fornite
in modo rapido e ripetuto informazioni riguardanti:
a) la sopravvenuta emergenza
e, in base alle notizie disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine, portata
e prevedibile evoluzione;
b) le disposizioni da rispettare,
in base al caso di emergenza sopravvenuta e eventuali suggerimenti di cooperazione;
c) le autorita' e gli enti
cui rivolgersi per informazione, consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme
di collaborazione.
3. Le informazioni di cui al
comma 2 sono integrate, in funzione del tempo disponibile, con richiami riguardanti
le nozioni fondamentali sulla radioattivita' ed i suoi effetti sull'essere umano
e sull'ambiente.
4. Se l'emergenza e' preceduta
da una fase di preallarme alla popolazione vengono fornite informazioni riguardanti
le modalita' ed i tempi con cui vengono diffusi gli aggiornamenti sull'evoluzione
della situazione.
5. Informazioni specifiche
sono rivolte, anche in fase di preallarme, a particolari gruppi di popolazione,
in relazione alla loro attivita', funzione ed eventuale responsabilita' nei riguardi
della collettivita' nonche' al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare
occasione.
Art. 132 Informazione delle persone che possono intervenire nella organizzazione
dei soccorsi per i casi di emergenza radiologica.
1. I soggetti che possono comunque
intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radiologica devono
ricevere un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento
puo' comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso simile;
tale informazione deve tener conto dei vari casi di emergenza radiologica prevedibili.
2. Dette informazioni sono
completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.
Art. 133 Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi
da radiazioni ionizzanti.
1. E' istituita presso il Ministero
della sanita' una commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro
i rischi da radiazioni ionizzanti, con il compito di:
a) predisporre ed aggiornare
le informazioni preventive di cui agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie di
comunicazione idonee alla loro diffusione, nonche' la frequenza della diffusione
stessa;
b) predisporre gli schemi generali
delle informazioni da diffondere in caso di emergenza di cui all'articolo 131 e
indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione;
c) fornire consulenza agli
organi di cui all'articolo 134;
d) studiare le modalita' per
la verifica che l'informazione preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando
anche le strutture del servizio sanitario nazionale ed il sistema informativo sanitario.
2. La commissione e' nominata
con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno,
per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente, sentita l'ANPA. La
commissione e' composta da quindici esperti in materia di radioprotezione, protezione
civile e comunicazioni di massa. Con il medesimo decreto sono stabilite le norme
di funzionamento della commissione stessa.
Art. 134 Procedure di attuazione.
1. Con decreto del Ministro
della sanita', d'intesa con i Ministri dell'interno, per il coordinamento della
protezione civile e dell'ambiente, sentita l'ANPA e le altre amministrazioni interessate,
sono individuati le autorita' e gli enti che provvedono o concorrono alla diffusione
dell'informazione di cui all'articolo 130, i relativi compiti e le modalita' operative
in funzione dei destinatari dell'informazione stessa.
2. Le modalita' operative per
la definizione e per la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 131 vengono
stabilite nei piani di intervento. A tal fine i prefetti e la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile predispongono,
nell'ambito dei piani di intervento di rispettiva competenza, i piani di informazione
della popolazione, sulla base degli schemi predisposti dalla commissione permanente
di cui all'articolo 133.
Art. 135 Diffusione dell'informazione nell'Unione europea.
1. L'informazione diffusa ai
sensi dell'articolo 131 viene comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per il coordinamento della protezione civile alla Commissione europea
ed agli Stati membri interessati o che rischiano di essere interessati, secondo
quanto previsto all'articolo 10, comma 2, della direttiva del Consiglio del 27 novembre
1989, n. 89/618/EURATOM concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti
di protezione sanitaria applicabili e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza
radiologica.
2. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile comunica alla
Commissione europea, su richiesta di quest'ultima, le informazioni di cui agli articoli
130 e 132.
Capo XI - NORME PENALI.
Art. 136 Contravvenzioni al capo V.
1. Chiunque viola gli obblighi
di notifica, d'informativa, di registrazione o di riepilogo, di denunzia, di comunicazione
e di tenuta della contabilita' di cui al capo V e' punito con l'arresto sino a quindici
giorni o con l'ammenda da un milione a cinque milioni.
2. Chiunque viola le particolari
prescrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, e 21, comma 1, e' punito con l'arresto
sino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.
Art. 137 Contravvenzioni al capo VI.
1. L'impiego di sorgenti di
radiazioni di categoria A senza il nulla-osta di cui all'articolo 28, comma 1, e'
punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni;
chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta e' punito con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.
2. L'impiego di sorgenti di
radiazioni di categoria B senza il nulla-osta di cui all'articolo 29, comma 1, e'
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni;
chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta e' punito con l'arresto
fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
3. Chi effettua lo smaltimento
di rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 1, e'
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni;
chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'autorizzazione e' punito
con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
4. Chi effettua le attivita'
di cui agli articoli 31, comma 1, e 32, comma 1, senza le richieste autorizzazioni
e' punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
5. Colui il quale effettua
una delle attivita' di cui all'articolo 33, comma 1, senza il preventivo nulla-osta
e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda d venti a cento milioni;
chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'articolo 33, comma 2, e'
punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
6. Chiunque viola gli obblighi
di registrazione e di riepilogo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, e' punito con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
Art. 138 Contravvenzioni al capo VII.
1. Chi pone in esercizio gli
impianti di cui all'articolo 37, comma 1, senza la relativa licenza e' punito con
l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da venti a cento milioni.
2. Il titolare dell'autorizzazione
di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860 e il titolare del nulla-osta
di cui all'articolo 37 della presente legge che mettono in esecuzione progetti particolareggiati
di impianti nucleari senza l'approvazione di cui all'articolo 41, comma 1, sono
puniti con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
3. Chiunque viola le prescrizioni
contenute nell'autorizzazione, nel nulla-osta e nella licenza di esercizio, o contravviene
agli obblighi di cui agli articoli 46, 48, comma 1, 53, 54, 55 e 57 e' punito con
l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; la violazione
degli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, e' punita con l'arresto sino
a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
Art. 139 Contravvenzioni ai capi IV e VIII.
1. Contravvenzioni commesse
dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori delle miniere:
a) chi viola gli articoli 12;
13, 15; 16; 17; 61, comma 3; 62, commi 2 e 4; 63, comma 2; 65; 67; 69, commi 1 e
3; 71; 73; 74; 75; 77; 83; 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e 2;
87; 91; 92, comma 1, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
tre a otto milioni;
b) chi viola gli articoli 14;
61, commi 2, 4 e 4-bis;
66; 72; 80, commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5, e' punito con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
2. Contravvenzioni commesse
dai preposti:
a) chi viola gli articoli 61, commi
3 e 4; 67; 73; 74 e' punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a un milione.
3. Contravvenzioni commesse
dai lavoratori:
a) chi viola gli articoli 64,
68,
68-bis e 69, comma 2, e'
punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
4. Contravvenzioni commesse
dagli esperti qualificati e dai medici addetti alla sorveglianza medica:
a) l'esercizio di funzioni
tipiche degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ad opera di soggetti
non legittimati e' punito con l'arresto da due a quattro esi o con l'ammenda da
uno a cinque milioni;
b) chi viola gli articoli 79;
80, comma 1; 81, comma 1; 84, commi 5 e 6; 85, comma 5; 86, comma 3; 89; 90; 92,
commi 2 e 3, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a tre milioni.
5. Contravvenzioni commesse nell'esercizio
dei servizi di dosimetria:
a) chi viola gli obblighi di
cui all'articolo 76 e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
da uno a cinque milioni.
Art. 140 Contravvenzioni al capo IX.
1. Chiunque viola le disposizioni
di cui agli articoli 98; 99; 102; 103 e 108, e' punito con l'arresto da due a sei
mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; nei casi di grave o continuato
superamento dei limiti di cui all'articolo 96, il contravventore e' punito con l'arresto
da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti a cento milioni.
2. L'esercente ed il vettore
che omettono di effettuare gli adempimenti di cui all'articolo 100 sono puniti con
l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque a venti milioni.
3. Gli esercenti che omettono
di effettuare gli adempimenti di cui all'articolo 101 sono puniti con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire venti a ottanta milioni.
4. Chiunque viola le disposizioni
di cui agli articoli 107; 111, commi 6 e 9; 113, e' punito con l'arresto fino a
quindici giorni o con l'ammenda da lire uno a cinque milioni.
Art. 141 Contravvenzioni al capo X.
1. Il direttore responsabile
che omette gli adempimenti di cui all'articolo 122, commi 2 e 3, e' punito con l'arresto
da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti a cento milioni. La stessa
pena si applica al comandante della nave ed al trasportatore nelle ipotesi di cui
agli articoli 124 e 125.
1-bis. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 115-ter e 115-quater e'
punita con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni.
1-ter. L'esercente che omette di informare le autorita' di cui all'articolo 115-quinquies,
comma 1, lettere a) e b), o di prendere le misure di cui all'articolo 115-quinquies,
comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire
venti milioni a lire cento milioni.
Art. 142 Contravvenzioni al capo XII.
1. Chiunque viola l'obbligo
di registrazione di cui all'articolo 154, comma 3, o contravviene all'articolo 157,
commi 1 e 2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno
a cinque milioni.
Art. 142-bis Contravvenzioni al capo III-bis
1. L'esercente che viola gli obblighi di cui agli articoli 10-ter, 10-quater e 10-quinquies
e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a
lire venti milioni.
2. Il datore di lavoro che viola gli obblighi di cui all'articolo 10-octies, comma
2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni.
Art. 143 Prescrizione.
1. Alle contravvenzioni di
cui ai capi IV e VIII del presente decreto si applica l'istituto della prescrizione
di cui agli articoli da 19 a 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Capo XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art. 144 Industria estrattiva.
1. Sino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 11, comma 1, continuano ad avere efficacia le disposizioni
del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanita',
del 13 maggio 1978.
Art. 145 Materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili.
1. Sino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 23 continuano ad avere efficacia le disposizioni del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio ed dell'artigianato del 4 novembre
1982.
Art. 146 Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui al capo VI.
1. Coloro che, al momento dell'entrata
in vigore dei decreti di cui all'articolo 27 comma 2, all'articolo 30, comma 2,
all'articolo 31, comma 1 e all'articolo 33, comma 2, svolgono le attivita' ivi previste
debbono presentare, entro sei mesi, domanda di autorizzazione, salvo quanto stabilito
al comma 2.
2. Qualora i soggetti di cui al comma
1 siano gia' in possesso di provvedimenti autorizzativi ai sensi delle disposizioni
precedentemente vigenti, debbono chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida
dei provvedimenti medesimi alle amministrazioni titolari della potesta' autorizzativa
secondo le norme del presente decreto.
3. Ove i provvedimenti autorizzativi
in possesso dei soggetti di cui al comma 2 prevedano il rinnovo, la richiesta di
conversione deve essere presentata nei termini previsti dai provvedimenti in questione.
3-bis. I titolari di nulla osta o di autorizzazioni rilasciati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, o della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, i quali esercitino pratiche esenti da nulla osta o da autorizzazione
ai sensi delle disposizioni del presente decreto o della legge 31 dicembre 1962,
n. 1860, sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
stesse, a comunicare alle Amministrazioni che li avevano rilasciati il venir meno
delle condizioni di assoggettamento a tali provvedimenti. Le Amministrazioni provvedono
alla revoca dei provvedimenti autorizzativi, accertata la sussistenza dei presupposti
per la revoca stessa.
3-ter. Le Amministrazioni competenti, ai sensi del comma 2, ad emettere i provvedimenti
di conversione o convalida inviano copia di detti provvedimenti alle amministrazioni
che avevano emesso gli atti autorizzatori convertiti o convalidati; queste ultime
provvedono alle revoche necessarie.
3-quater. Coloro che al momento della data di entrata in vigore delle disposizioni
del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 esercitano le pratiche di cui all'articolo
115-ter devono inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorita' individuate
nei piani di intervento di cui all'articolo 115-quater le valutazioni di cui all'articolo
115-ter stesso.
3-quinquies. I provvedimenti di conversione o di convalida di cui al comma 2 contengono
anche le prescrizioni relative allo smaltimento dei rifiuti eventualmente autorizzato
ai sensi del previgente articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185.
3-sexies. I titolari esclusivamente di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai
sensi dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185, ove non soggetti ad altri provvedimenti in materia di nulla osta all'impiego
ai sensi dell'articolo 27, devono richiedere l'autorizzazione allo smaltimento ai
sensi dell'articolo 30.
3-septies. Le autorita' competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi,
di convalida o di conversione, nonche' di revoca relativi all'impiego di categoria
B, inviano all'ANPA, secondo le modalita' indicate nei provvedimenti applicativi
di cui all'articolo 27, copia di tali provvedimenti.
4. In attesa dei provvedimenti
di conversione, di convalida, di nulla osta o di autorizzazione di cui ai commi
precedenti, e' consentita la prosecuzione dell'esercizio delle attivita', nel rispetto
delle modalita', limiti e condizioni con cui la stessa veniva svolta.
5. Con i decreti di cui al
comma 1 sono stabilite le modalita' per il rilascio dei provvedimenti amministrativi
previsti nel presente articolo.
6. Sino all'entrata in vigore
delle leggi di cui all'articolo 29, comma 2, e all'articolo 30, comma 2, il nulla
osta per l'impiego d categoria B e l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti
nell'ambiente di cui allo stesso articolo 30 sono rilasciate secondo le disposizioni
vigenti in ogni regione o provincia autonoma.
7. Sino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 32, comma 4, valgono le disposizioni di cui all'allegato
II.
Art. 147 Provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII.
1. I provvedimenti autorizzativi,
le approvazioni, i certificati nonche' tutti gli atti gia' emanati per gli impianti
di cui al capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n.185, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia. Per gli impianti considerati
all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.
185, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146.
Art. 148 Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso.
1. I procedimenti autorizzativi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che
siano in corso al momento dell'applicazione del presente decreto, continuano, con
esclusone di quelli inerenti alla disattivazione degli impianti nucleari, ad essere
disciplinati dal predetto decreto; ai relativi provvedimenti di autorizzazione conclusivi
si applicano le disposizioni dell'articolo 146, a decorrere dalla data di emanazione
di tali provvedimenti.
1-bis. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione
ai sensi dell'articolo 55, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere
autorizzati, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, particolari
operazioni e specifici interventi, ancorche' attinenti alla disattivazione, atti
a garantire nel modo piu' efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.
Art. 149 Commissione medica per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica.
1. Sino a quando non saranno
aggiornate le norme regolamentari relative al riconoscimento dell'idoneita' alla
direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari, ai sensi dell'articolo 9 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, il comma 2 dell'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e' cosi' modificato:
"La Commissione e' composta:
a) da un ispettore medico del
lavoro, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;
b) da uno specialista in psichiatria,
o specializzazione equipollente, e da uno specialista in neurologia, o specializzazione
equipollente, designati dal Ministero della sanita';
c) da un medico iscritto nell'elenco
di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230...."
2. Inoltre, in attesa dell'aggiornamento
delle norme regolamentari di cui al comma 1, l'articolo 35 del predetto decreto
e' cosi' modificato:
"Le spese per il funzionamento
delle commissioni di cui al presente capo sono a carico dell'ANPA, il cui Consiglio
di Amministrazione deliberera' anche in ordine al trattamento economico da corrispondere.
L'ANPA fornira' agli ispettorati provinciali del lavoro gli stampati per il rilascio
delle patenti."
2-bis. Negli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1970, n. 1450, sono soppresse le parole: "e non superato 45 anni di eta'.
Art. 150 Esperti qualificati, medici autorizzati e medici competenti. Documentazione
relativa alla sorveglianza fisica e medica.
1. Sino all'emanazione dei
decreti di cui agli articoli 78 e 88 valgono le disposizioni di cui all'allegato
V.
2. Le iscrizioni negli elenchi nominativi
degli esperti qualificati e dei medici autorizzati istituiti dal decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tempo indeterminato la loro
validita', numero progressivo e, se presenti, le loro limitazioni all'attivita'
in campo sanitario.
2-bis. Negli elenchi istituiti ai sensi degli articoli 78 e 88 confluiscono con
le loro eventuali limitazioni anche i soggetti di cui al comma 2, nonche' quelli
che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 2000.
3. Le domande di ammissione all'esame
di abilitazione presentate entro il 31 dicembre 1995 vengono esaminate e portate
a termine secondo le modalita' indicate dal decreto del Presidente della Repubblica
12 dicembre 1972, n. 1150.
4. Le commissioni di cui agli
articoli 16 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n.
1150, rimangono in carica fino al termine di validita' previsto dal relativo decreto
ministeriale di nomina.
Art. 151 Classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori. Particolari
modalita' di esposizione.
1. Sino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 82 valgono le disposizioni stabilite nell'allegato III.
Art. 152 Prima applicazione delle disposizioni concernenti i limiti di esposizione.
1. Sino all'emanazione dei
decreti di cui all'articolo 96, commi 1 e 3, al fine di garantire comunque con la
massima efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori e della popolazione dai rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti, valgono i limiti, i valori, le grandezze
ed i criteri stabiliti nell'allegato IV del presente decreto.
Art. 152-bis Ulteriori allegati tecnici per la fase di prima applicazione
1. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1 valgono le disposizioni
dell'allegato I-bis.
2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 18 valgono le disposizioni
dell'allegato VII.
3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 valgono le disposizioni
dell'allegato VIII.
4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 valgono le disposizioni
dell'allegato IX, anche ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 29.
5. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 31 valgono le disposizioni
dell'allegato X.
6. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 74 valgono le disposizioni
dell'allegato VI.
7. Fino all'adozione del decreto di cui agli articoli 62, comma 3, 81,comma 6, e
90, comma 5, valgono le disposizioni dell'allegato XI.
8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 115 valgono le
disposizioni dell'allegato XII.
9. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 115 valgono le
corrispondenti disposizioni emanate ai fini dell'attuazione dell'articolo 108 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
Art. 153 Guide tecniche.
1. L'ANPA, sentiti gli altri
enti ed organismi interessati, puo' elaborare e diffondere, a mezzo di guide, anche
in relazione agli standard internazionali, norme di buona tecnica in materia di
sicurezza nucleare e protezione sanitaria.
Art. 154 Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosita' Radionuclidi a vita
breve.
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta formulata d'intesa dai Ministri dell'ambiente
e della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita l'ANPA, sono definiti i criteri e le modalita' da rispettare per la gestione
dei rifiuti radioattivi che presentano anche caratteristiche di pericolosita' diverse
dal rischio da radiazioni, nonche' per il loro smaltimento nell'ambiente.
2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento di rifiuti radioattivi
nell'ambiente, ne' al loro conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, ne' comunque
all'allontanamento di materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione, quando
detti rifiuti o materiali contengano solo radionuclidi con tempo di dimezzamento
fisico inferiore a settantacinque giorni e in concentrazione non superiore ai valori
determinati ai sensi dell'articolo 1, sempre che lo smaltimento avvenga nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni.
3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento di rifiuti a terzi,
e ad ogni altro allontanamento di materiali, effettuati ai sensi delle disposizioni
di cui al comma 2, che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono
essere registrati e trasmessi, su richiesta, all'Agenzia regionale o della provincia
autonoma, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, convertito, con
modiflcazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli organi del servizio sanitario
nazionale competenti per territorio ed all'ANPA.";
3-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'allontanamento da installazioni soggette
ad autorizzazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali contenenti sostanze radioattive,
destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti
o, comunque, nell'ambito di attivita' ai quali non si applichino le norme del presente
decreto, e' soggetto ad apposite prescrizioni da prevedere nei provvedimenti autorizzativi
di cui ai predetti capi. I livelli di allontanamento da installazioni di cui ai
capi IV, VI e VII di materiali, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati
in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attivita' ai quali non si
applichino le norme del presente decreto debbono soddisfare ai criteri fissati con
il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, ed a tal fine tengono conto delle direttive,
delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea.
Art. 155 Consultazione del comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione
dei lavoratori e delle popolazioni.
1. Il Comitato di coordinamento
degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni, di cui
all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619,
viene consultato dai Ministri dell'ambiente e della sanita' ai fini dell'emanazione
dei decreti applicativi di loro competenza previsti dal presente decreto, nonche'
ai fini della predisposizione dei pareri che i ministri suddetti sono chiamati a
dare su schemi di decreti applicativi la cui emanazione sia competenza di altri
ministri.
2. Nei casi di cui al comma 1, per
le materie di competenza anche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
ai lavori del Comitato e' chiamato a partecipare un rappresentante del Ministero
stesso.
Art. 156 Specifiche modalita' applicative per il trasporto.
1. Fermo restando quanto stabilito
all'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dell'interno,
sentita l'ANPA, possono essere indicate specifiche modalita' di applicazione delle
disposizioni del presente decreto alla attivita' di trasporto di materie radioattive
anche al fine di un'armonizzazione con le norme internazionali in materia.
Art. 157 Sorveglianza radiometrica su materiali.
1. I soggetti che, a scopo
industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri
materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica
sui predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali
sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica quanto disposto dall'articolo
25, comma 3.
2. Agli obblighi di cui al comma 1
sono altresi' tenuti i soggetti che esercitano attivita', a scopo commerciale, comportanti
la raccolta ed il deposito dei predetti materiali e rottami. Sono escluse le attivita'
che comportano esclusivamente il trasporto.
3. Con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono stabilite
le condizioni di applicazione del presente articolo, indipendentemente dal verificarsi
delle condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, e le
eventuali esenzioni.
Art. 158 Semplificazione dei procedimenti amministrativi.
1. Ai provvedimenti autorizzativi
di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni previste dall'articolo
2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 159 Altre disposizioni per impianti e laboratori nucleari
1. Ai fini del coordinamento
delle norme del presente decreto con quelle contenute in altre disposizioni di legge,
ed in particolare nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per impianti
e laboratori nucleari si intendono gli impianti e le installazioni di cui agli articoli
7, 28 e 33 del presente decreto.
Art. 160 Termini per l'applicazione.
1. Ove non diversamente previsto
ai commi successivi, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire
dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
sulla gazzetta ufficiale.
2. Le disposizioni di cui agli
articoli 18, 19, 20, 21, commi 3, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 98, 101 e 105,
secondo periodo, si applicano tre mesi dopo l'entrata in vigore dei decreti previsti
negli stessi articoli.
3. Le disposizioni di cui al
capo VIII relative alla sorveglianza medica dei lavoratori non classificati in categoria
A si applicano dal 1° luglio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo
107 si applicano tre anni dopo la data di entrata in vigore dei decreti previsti
in tale articolo; nelle more, le attivita' continuano a svolgersi secondo le condizioni
gia' in atto. All'ANPA e all'ISPESL sono attribuite le funzioni di istituti abilitati
di cui all'articolo 107, comma 3.
5. Sino alle date a partire
dalle quali si applicano le disposizioni richiamate ai commi 1, 2 e 3 conservano
efficacia le corrispondenti disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 con le relative modalita' e soglie di applicazione.
Art. 161 Decreti di attuazione.
1. Le norme di attuazione previste
dal presente decreto devono essere emanate entro il 31 dicembre 1995. Tali norme
saranno informate ai principi del sistema di protezione radiologica di cui all'articolo
2, al fine di garantire con la massima efficacia la protezione sanitaria della popolazione
e dei lavoratori e la protezione dell'ambiente, e terranno conto delle indicazioni
comunitarie e di quelle delle altre competenti organizzazioni internazionali in
materia.
2. I pareri previsti per l'emanazione
delle norme di attuazione di cui al comma 1 debbono essere trasmessi entro novanta
giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine i pareri si intendono favorevoli.
3. Sulle norme di attuazione
di cui al comma 1 e' sentita la Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'articolo
12, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 162 Disposizioni particolari per il Ministero della difesa.
1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio
interministeriale di coordinamento e consultazione, e' emanato il regolamento di
sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa.
2. Il regolamento, tenuto conto
delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle forze armate
in tempo di pace, si uniformera' ai principi di radioprotezione fissati nel presente
decreto e nella normativa comunitaria cosicche' sia garantita la protezione della
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Art. 163 Abrogazione.
1. E' abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
2. I riferimenti al decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, contenuti in leggi, decreti,
regolamenti, circolari, si intendono riferiti ai corrispondenti istituti del presente
decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
____________________________________________
Decreto Legislativo del Governo
n° 241 del 26/05/2000
Attuazione della direttiva
96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Art. 36.
1. Gli allegati I, III,
IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono rispettivamente sostituiti
dagli allegati al presente decreto I, III, IV e V.
Art. 37.
1. La Sezione speciale della Commissione
prevista dal comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si insedia entro
sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. La disposizione di cui al
comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto
dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si applica diciotto mesi dopo la
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. La disposizione di cui al
comma 3 dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto
dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si applica trentasei mesi dopo la
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. Per le attivita' di cui
ai commi 1 e 3 dell'articolo 10-ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, gia' esistenti alle date
di applicazione degli stessi commi, i termini ivi previsti decorrono rispettivamente
da quelli previsti ai commi 2 e 3.
5. La prima individuazione
delle zone ad elevata probabilita' di alte concentrazioni di attivita' di radon
di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, avviene comunque
entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.".
Art. 38.
1. Coloro che hanno prodotto domanda
ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica e professionale per l'iscrizione
negli elenchi di cui agli articoli 78 e 88 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, hanno diritto a sostenere le relative prove con le modalita' vigenti alla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 39.
1. Le spese relative alle procedure
concernenti le attivita' da effettuarsi, ai sensi del presente decreto, da parte
delle amministrazioni competenti, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici,
secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sulla
base del costo effettivo del servizio reso.
2. Con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono determinate le tariffe per le attivita' di cui al comma 1
e le relative modalita' di versamento.
3. Le spese derivanti dalle
procedure concernenti le attivita' da effettuarsi ai sensi del presente decreto,
da parte delle regioni e delle province autonome, sono a carico dei soggetti richiedenti
non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso.
Art. 40.
1. Dall'attuazione del presente decreto
non derivano nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per il bilancio dello Stato.
Art. 41.
1. E' abrogato l'articolo 101 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
Art. 42.
1. Le disposizioni del presente decreto
si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.